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FSBA: aggiornamento in merito al periodo di fruizione delle settimane di Assegno Covid-19.

Istruzioni per svolgimento procedura sindacale alla luce delle novità introdotte dal D.L. “Rilancio”.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto “Rilancio”, interviene sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per causale Covid-19 (CIGO, FIS, FSBA e CIGD) introdotti dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).

In particolare, l’art. 68 D.L. 34/2020 modifica l’articolo 19 del D.L. Cura Italia.

Si conferma la possibilità per i datori di lavoro di richiedere le prestazioni con causale “emergenza Covid-19” per una durata massima di 9 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Per i soli datori di lavoro che abbiano esaurito le 9 settimane di ammortizzatore possono richiedere ulteriori 5 settimane fruibili entro il 31 agosto 2020.

Un eventuale ulteriore periodo di ammortizzatore Covid-19 di durata massima pari a 4 settimane è riconosciuto per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Le novità introdotte sulla durata delle prestazioni Covid-19 dal  D.L. 34/2020 valgono anche con riferimento all’Assegno erogato da FSBA.

Al riguardo, le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto hanno diramato il 21 maggio 2020 una Comunicazione congiunta con i chiarimenti in merito alle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto per l’utilizzo di FSBA causale Covid-19 per periodi successivi al 25 aprile 2020 a seguito delle sopraggiunte novità di legge, di seguito riportate:

a) i datori di lavoro che hanno già siglato il verbale sindacale di accordo iniziale ai sensi dell’accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 (art.7 bis) e gestito l’ulteriore modello di rinnovo previsto dagli accordi 26 e 30 marzo 2020 ( art.7 ter) per periodi fino al 25 Aprile 2020 invieranno il modello di rinnovo allegato (art.7 ter) per il periodo dal 26 Aprile 2020  fino a una data a scelta entro e non oltre il  31 Ottobre 2020 e l’invio potrà recuperare retroattivamente periodi dal 26 aprile 2020 (eventuali ulteriori periodi necessari entro il termine finale del 31 ottobre 2020 saranno gestiti con l’invio del modello art.7-ter);

b) i datori di lavoro che per la prima volta utilizzano FSBA causale covid-19 per periodi decorrenti dal 26 aprile 2020 dovranno attenersi alla procedura, di cui all’accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 art.7 Bis, siglando il verbale di accordo iniziale fino a una data a scelta entro e non oltre il 31 ottobre 2020. L’accordo potrà recuperare retroattivamente periodi dal 26 aprile 2020 (eventuali ulteriori periodi necessari entro il termine finale del 31 ottobre 2020 saranno gestiti con l’invio del modello art.7-ter);

c) si precisa che a norma di legge nei periodi individuati dalle procedure sindacali seguite dai datori di lavoro per utilizzare FSBA causale covid-19 la durata massima esigibile di ammortizzatore è di 9 settimane complessive:

  • nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per le ipotesi di rinnovo di cui alla lettera a) che precede,
  • nel periodo dal 26 aprile 2020 al 31 agosto 2020 per le ipotesi di primo utilizzo di cui alla lettera b) che precede,

che si incrementano di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo solo a condizione di aver esaurito le prime 9 settimane e che sarà riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane di effettiva esigibilità di FSBA nel periodo dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

d) i datori che fino al 20 maggio 2020 avessero utilizzato il modello art.7 ter o siglato l’accordo iniziale in conformità al comunicato congiunto 27 aprile 2020 potranno sostituire l’invio del rinnovo o rimodulare l’accordo stipulato recependo le novità di legge sopraggiunte, diversamente si riterrà valido quanto indicato nel modello già inviato o nel verbale già stipulato e si potranno estendere i periodi indicati entro il termine finale del 31 ottobre 2020 con il modello art.7-ter;

 

RECAPITI CONFARTIGIANATO VICENZA

Il modello “Comunicazione rinnovo accordo FSBA-Covid-19” va indirizzato a Confartigianato Imprese Vicenza alternativamente tramite PEC, email o fax. I recapiti da utilizzare sono i seguenti:

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

fax: 0444392477

Nel caso di mancato recapito PEC (es. casella piena) utilizzare una delle altre due modalità di invio alternative. SI prega di non indirizzare le comunicazioni agli indirizzi email o PEC della Direzione Generale.

In allegato il Comunicato delle Parti Sociali.

  • Data inserimento: 25.05.20