Gas fluorurati a effetto serra: gli attuali parametri per gli obblighi di controllo delle perdite nelle apparecchiature
Con il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, sono state:
stabilite disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
imposte condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
imposte condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
stabiliti limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Inoltre con il Regolamento (UE) n. 517/2014 è stato abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 842/2006.
Con questa informativa si affronta uno degli aspetti che interessa direttamente gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature contenenti fgas), riguarda le soglie oltre le quali scattano gli obblighi di controllo periodici e i conseguenti adempimenti, tra i quali la tenuta del registro dell’apparecchiatura e la dichiarazione annuale del 31 maggio.
I nuovi parametri
Dal 1 gennaio 2015 l’obbligo delle verifiche periodiche per controllare la perdita di gas riguarda le apparecchiature contenenti più di 5 tonnellate di CO2 equivalente (calcolate come il prodotto tra il peso del gas presente e il potenziale di riscaldamento globale tipico del gas o della miscela, noto come GWP), a differenza di quanto era previsto con il regolamento abrogato, che stabiliva la soglia dei 3 kg di gas come discriminante per l’applicazione della verifica in questione.
Se un’apparecchiatura risulta ermeticamente sigillata, gli obblighi scattano dalla soglia delle 10 tonnellate di CO2 equivalente.
A seconda della quantità di CO2 equivalente ci sarà quindi una diversa periodicità dei controlli obbligatori:
- tra le 5 e le 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno una volta ogni 12 mesi;
- tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno una volta ogni 6 mesi;
- oltre le 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 3 mesi.
Nel caso invece in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite automatico le tempistiche raddoppiano.
Esiste comunque una deroga temporanea agli obblighi sopra richiamati, per le apparecchiature che superano le quantità stabilite ma che contengono meno di 3 kg di gas (o altresì le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas). Per queste è prevista infatti una deroga fino al 31 dicembre 2016, per cui fino a tale data non saranno soggette a controlli delle perdite.
Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi è sanzionato pesantemente
Tre esempi
Un’apparecchiatura contenente 3 kg di gas R-407C avrà una quantità di CO2 equivalente pari a 5,3 tonnellate per cui rientrava tra quelle da controllare ai sensi del regolamento 842/2006 e continua ad esserlo ai sensi del nuovo regolamento 517/2014;
Un’apparecchiatura contenente 2 kg di gas R-410A avrà una quantità di CO2 equivalente pari a 5,22 tonnellate per cui ricade nel campo di applicazione del regolamento europeo 517 ma gode della deroga, per cui solamente a partire dal 1 gennaio 2017 dovrà essere controllato con cadenza almeno annuale. Questa significa che fino al 31 dicembre 2016 non è soggetto ai controlli stabiliti dal regolamento;
Un’apparecchiatura contenente 3,3 kg di gas R-134A avrà una quantità di CO2 equivalente pari a 4,7 tonnellate per cui già dal 1 gennaio 2015 non ricade più nel campo di applicazione della nuova normativa.
Per capire se un soggetto rientra negli obblighi sopra citati, è possibile contattare il Settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Gianluca Barausse – tel. 0444 168339 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
- B.
Il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L. 150/19 del 20.5.2014, abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.