Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Gas fluorurati a effetto serra: Nuovo Regolamento (UE) N. 2067/2015 pubblicato il 18 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 2067/2015 sulla certificazione delle persone e imprese per i gas fluorurati, che abroga il regolamento (CE) n. 303/2008. Il regolamento entra in vigore l'8/12/2015

E’ stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 18/11/2015, n. L 301/28 il nuovo regolamento sugli F-Gas che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014, le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone e delle imprese che operano sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Ambito di applicazione: chi si deve certificare, persone e imprese

Il nuovo Regolamento (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, abroga e sostituisce il 303/2008, e si applica alle persone che svolgono:

  • controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (non contenuti in schiume) a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, per le quali vale la soglia di 10 tonnellate di CO2 equivalente;
  • recupero
  • installazione
  • riparazione, manutenzione o assistenza
  • smantellamento.

 Ed alle imprese che svolgono:

  • installazione;
  • riparazione, manutenzione o assistenza;
  • smantellamento.

I maggiori impatti riguardano l’introduzione dell’obbligo, oltre che per installazione e manutenzione, recupero e controllo delle perdite anche per  le attività di riparazione, assistenza e smantellamento.

Queste sono definite nel Reg. 517/2014 come:

«riparazione», ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;

«manutenzione o assistenza», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell’articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell’articolo 4 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;

«smantellamento», la chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

Categorie di certificazione della persona e deroghe alla certificazione

Rimangono le quattro categorie di certificazione della persona. I soggetti che si certificano in categoria I possono svolgere tutte le attività. Quelli che sono certificati in categoria II possono svolgere le attività b), c), d) ed e) sulle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra ( 6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati). Di fatto le differenze in termini di formazione e capacità per l’esame tra la categoria I e II riguardano il funzionamento e la capacità di gestione dei componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, tra i quali le valvole, i dispositivi di controllo e protezione della temperatura e della pressione, dello sbrinamento, le spie e indicatori di umidità, e gli strumenti di misura. I titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di recupero e quelli di categoria IV possono svolgere l'attività di controllo delle perdite.

 Il nuovo regolamento introduce delle deroghe all’obbligo di certificazione relativamente a chi:

  • esegue solo operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione,
  • effettua recupero di fgas dalle apparecchiature la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime.
  • sta svolgendo un corso di formazione finalizzato al rilascio del certificato e svolge l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato, e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione, fino al massimo di 24 mesi.

Certificazione dell’impresa

Per la certificazione d’impresa non muta significativamente il quadro, a parte l’introduzione dell’obbligo di certificazione per lo smantellamento.

Per poter certificare l’impresa è necessario che questa:

  • impieghi persone fisiche certificate in conformità dell'articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto;
  • sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Entrata in vigore

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ovvero l’8 dicembre 2015.

Tuttavia, l’obbligo di certificazione delle persone che svolgono attività sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, scatta a decorrere dal 1° luglio 2017.