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Estetica: grotte di sale, nuove indicazioni dalla Regione Veneto

Dove e quando l'attività è consentita: se è trattamento terapeutico servono le strutture sanitarie, se trattamento di benessere anche presso i centri estetici

 

La Regione Veneto ha emanato il 15 maggio u.s. una Circolare che pone chiare indicazioni sull'attività delle "grotte di sale" e sui trattamenti di haloterapia, materia sulla quale manca una specifica normativa di riferimento a livello nazionale.

È stato definitivamente chiarito che l’haloterapia presenta rilevanti implicazioni sanitarie, in quanto praticata con l’utilizzo di aerosol che diffondono particelle solide di sale (di dimensioni inferiori a 1-2 μm) in grado di raggiungere le parti periferiche delle vie bronchiali. Come tale, il trattamento ha finalità terapeutiche o di prevenzione e rientra nell’esercizio delle professioni sanitarie; pertanto l’attività è riservata a personale medico che la esercita all’interno di strutture sanitarie, autorizzate secondo la normativa vigente. È evidente ad esempio il caso di quanti si sottopongono a tale trattamento su specifica prescrizione medica.

Viene lasciata comunque aperta la possibilità di praticare tale attività all'interno di centri estetici, qualora intesa come trattamento di benessere. Ovvero, all’interno degli ambienti destinati a “grotta di sale” non potranno essere utilizzati dispositivi come l’aerosol che, avendo un effetto terapeutico, richiedono presidio medico. Le attività di estetica potranno dotarsi di “grotte di sale” anche se queste non rientrano nell’elenco delle attrezzature consentite dal recente Decreto Interministeriale n. 110/2011, che ha definito quali attrezzature elettromeccaniche, in base a tipologia e caratteristiche tecniche, potranno essere utilizzate per i trattamenti sulla superficie del corpo.

  • Data inserimento: 17.05.12
  • Inserito in:: Estetica
  • Notizia n.: 301