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Il Decreto Lavoro modifica il TU Sicurezza (D.Lgs 81/2008)

Il decreto-legge n 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) contiene al suo interno anche alcune disposizioni che intervengono sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), in particolare:

  • viene precisato, in materia di regime applicabile ai lavoratori autonomi che essi possono disporre di “idonee opere provvisionali”, che dovranno essere utilizzate in conformità alle disposizioni del testo unico salute e sicurezza sul lavoro;
  • in materia di nomina del medico competente, si stabilisce (formalizzando una prassi consolidata) che essa vada effettuata anche qualora ciò emerga dalla valutazione dei rischi aziendali; viene altresì sancito che, in occasione delle visite di assunzione, il medico competente richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e ne tenga conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione. Inoltre, in caso d’impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, si stabilisce, per lo stesso, l’obbligo di comunicare in forma scritta, al datore di lavoro, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento dei relativi compiti durante l’intervallo temporale di impedimento;

Il provvedimento interviene anche in tema di attrezzature di lavoro, rispetto alle quali:

  • viene precisato, che i soggetti privati che effettuino verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro, acquistino la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente: ciò ne rafforza e parifica sostanzialmente il ruolo, rispetto agli Enti controllanti pubblici (ASL);
  • in tema di noleggio o concessione dell’attrezzatura, si prevede che il soggetto che mette a disposizione la stessa deve procurarsi obbligatoriamente una dichiarazione autocertificativa del soggetto che la riceve (il datore di lavoro, se trattasi di azienda), che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico all’uso in sicurezza;
  • si specifica che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari (art. 71, comma 7), deve obbligatoriamente formarsi ed addestrarsi ad un uso sicuro: ciò esplicita formalmente una prassi interpretativa, ormai consolidata, sulla base della quale anche il datore di lavoro è un lavoratore, se usa tali attrezzature. Ricordiamo che , pur non essendo state esplicitamente definite quali siano le attrezzature che richiedono, nell'uso, una "conoscenza o responsabilità particolari", tra queste figurano certamente le maccchine ed attrezzature di lavoro per le quali è prevista, per chi ne faccia uso, una specifica abilitazione (es: carrelli elevatori, gru edili e gru su autocarro, pale meccaniche, escavatori, PLE, ecc..) 

 

Sono poi presenti alcune norme - di portata più generale - che concernono il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare:

  • gli enti pubblici e privati debbono condividere, gratuitamente, anche attraverso strumenti di “cooperazione applicativa”, le informazioni di cui dispongono in materia di infortuni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di orientare e pianificare l’attività di vigilanza (articolo 15);
  • viene istituito un Fondo (10 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni a decorrere dal 2024) per il ristoro economico alle famiglie degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative. Il ristoro ad opera del Fondo si cumula con l’assegno una tantum erogato da INAIL in caso di infortunio (articolo 17).
  • Data inserimento: 12.05.23