Il reclamo e la mediazione
PREMESSA
L’articolo 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, introduce un nuovo articolo - articolo 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, contenente l’istituto del reclamo e della mediazione, nell’ambito della disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Come illustrato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del citato decreto, il nuovo istituto dovrebbe offrire un “rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato, emessi dall’Agenzia delle entrate” e notificati ai contribuenti a partire dalla data del 1° aprile 2012.
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE
Il nuovo articolo 17-bis prevede, infatti, la presentazione di un reclamo:
- volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,
- finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione.
Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del tributo e al netto di sanzioni e interessi, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del D.Lgs n. 546/1992.
Caratteristica del nuovo istituto è il fatto che il reclamo e l’eventuale tentativo di mediazione sono curati da strutture dell’ente impositore diverse ed autonome da quelle che hanno emanato gli atti reclamabili. Nelle intenzioni del Legislatore si tratta di avviare un confronto costruttivo direttamente fra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti per risolvere, in via amministrativa, il contenzioso su controversie di valore non superiore a 20.000 euro, prima dell’eventuale rinvio alle Commissioni tributarie.
1. Il reclamo
Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate che ha emanato l’atto che lo esaminerà attraverso apposite strutture.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria ed è condizione di ammissibilità del ricorso (art. 17-bis, co. 2, DLgs 546/92), ad esclusione dei riscorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato illegittimi di cui all’art. 47-bis del D.lgs. 546/1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis è espressamente esclusa.
Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli, in quanto compatibili, previsti per l’introduzione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla commissione tributaria provinciale e, pertanto, si applicano gli articoli 12 (L’assistenza tecnica), 18 (Il ricorso), 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso), 20 (Proposizione del ricorso), 21 (Termine per la proposizione del ricorso), e 22 (Costituzione in giudizio del ricorrente), comma 4, del D. Lgs. 546/1992.
2. La mediazione
Se l’ufficio preposto non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l’atto oggetto di reclamo, nell’istruttoria del reclamo si inserisce la fase della “mediazione”:
- sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa,
- sulla base di una proposta formulata dall’ufficio medesimo nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La norma prevede espressamente che quando l’ufficio non accoglie il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, l’eventuale proposta di mediazione è formulata avendo riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa.
Pur essendo escluso il ricorso alla conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48, D. Lgs. n. 546/1992 sugli atti ai quali si applica l’istituto del reclamo, nella fase della mediazione si rendono tuttavia applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste per espressa previsione normativa.
GLI EFFETTI
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 546/1992.
Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO E IL DIVIETO DI COMPENSARLE FRA LE PARTI
Allo scopo di favorire una adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede che nelle controversie in esame la commissione tributaria condanni la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di un ulteriore somma forfetariamente quantificata in ragione del 50% delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento, introdotto dalla presente norma.
In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione è, infine, fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti. Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell’articolo 1 (Azione di responsabilità), comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), solo in caso di dolo: è esclusa la colpa grave.