Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Inail: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fino alle ore 18,00 del giorno 7 maggio 2015, sul sito www.inail.it le imprese possono effettuare simulazioni relative al progetto e verificare il raggiungimento del punteggio per essere ammesso alla presentazione della domanda

L’avviso pubblico dell’INAIL ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola regione o Provincia autonoma.

Risorse finanziarie per la Regione Veneto

Euro 20.430.195,00.

Modalità attuative e normativa

I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello (ci sarà quindi una valutazione tecnica del progetto).

I contributi devono rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria con riferimento agli aiuti di Stato (de minimis):

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazione seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere a), b), c), d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

  • Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel settore agricolo. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica non deve superare i 15.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento n. 1408/2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazione seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere a), b), c), d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

  • Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014, nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica non deve superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il Regolamento n. 707/2014 si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore pesca e dell’acquacoltura. Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazione seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere a), b), c), d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio. Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i requisiti del bando riportati di seguito:

  • avere attiva nel territorio della Regione del Veneto l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la sede INAIL dove è attiva la PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) accentrante a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il contributo;
  • essere iscritta nel registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
  • essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al D.U.R.C.;
  • non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
  • non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), dalla legge 23/12/1996, n. 662, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29/03/2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
  • non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli avvisi pubblici INAIL 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014; le imprese che abbiamo ottenuto il predetto finanziamento di ammissione potranno essere ammesse al finanziamento di cui al presente bando solo previa formale rinuncia ai benefici concessi con il provvedimento di cui al Bando FIPIT 2014. Le imprese che abbiano già ottenuto l’erogazione del finanziamento di cui al bando FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento di cui al bando ISI 2014.

I requisiti di cui sopra e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto e della sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento sul “de minimis”. Il beneficiario dovrà presentare, in sede di rendicontazione, il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto.

Progetti ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

  • progetti di investimento
  • progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Negli allegati 1, 2 dell’avviso pubblico INAIL, relativo la regione Veneto, sono indicati, per ciascuna delle due tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri relativi ai punteggi.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per “unità produttiva” si intende lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima “tipologia di intervento” indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line. Per i progetti di tipologia 1 la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla “tipologia di intervento” devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel DVR (Documento di valutazione dei rischi). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, la causa di infortunio/fattore di rischio relativi alla “tipologia di intervento” devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti 1) il ciclo produttivo, 2) gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), 3) i rischi aziendali.

Per i progetti di tipologia 1 che comportano l’acquisto di “macchine”, si precisa che sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti le macchine che ricadono nella definizione di cui all’articolo 2, lettere a), b), c), f), g) del decreto legislativo n. 17 del 27/01/2010 (recepimento direttiva macchine) nonché i trattori agricoli e forestali.

Per i progetti comportano l’acquisto di macchine che ricadono nella definizione di cui all’articolo 2, lettere a), b), c), f), g) del decreto legislativo n. 17 del 27/01/2010 vale quanto segue:

a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi al decreto citato;

b) nel caso in cui la “tipologia di intervento” richieda la sostituzione, le macchine usate devono essere alienate dall’impresa. Possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

Per i progetti che comportano l’acquisto di trattori agricoli e forestali vale quanto segue:

a) i trattori da acquistare devono essere non usati e omologati secondo la direttiva 2003/37 CE;

b) nel caso in cui la “tipologia di intervento” richieda la sostituzione, i trattori sostituiti devono essere alienati dall’impresa. Essi possono essere venduti o permutati qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o all’allegato V del d.lgs 81/2008. In caso contrario devono essere rottamati.

Per i progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di Lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’Impresa.

Ammontare del contributo

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo. Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo erogabile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli allegati 1 e 2, all’avviso pubblico.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’07/05/2015.  Per “progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore all’8 maggio 2015, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. 

Spese non ammesse a contributo

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 81/2008 - fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera c);
  • veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D.Lgs 17/2010;
  • impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi;
  • ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

  • trasporto del bene acquistato;
  • sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
  • ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
  • consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
  • adempimenti inerenti la valutazione dei rischi;
  • interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
  • compensi di componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.Lgs 231/2001;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari).  A titolo di esempio per un progetto che prevede il rifacimento del tetto per eliminazione e smaltimento di materiali contenenti amianto sono finanziabili le spese di eliminazione e smaltimento dei materiali contenenti amianto e quelle di sostituzione del materiale nocivo ma non quelle relative al rifacimento/consolidamento delle relative strutture di sostegno o all’introduzione di elementi tecnologici integrati quali pannelli solari, fotovoltaici, ecc.. Poiché nel caso dei tetti i materiali contenenti amianto fungono da manto di copertura di edifici, capannoni, ecc., potrà essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa del rischio, con esclusione degli eventuali elementi strutturali del tetto, le orditure, i solai, le travature o anche eventuali nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari o moduli fotovoltaici.  Data la tipologia variegata dei manti di copertura, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà essere ammesso al finanziamento il rifacimento del manto di copertura realizzato con tegole, ondulati, lastre o pannelli monolitici in lamiera, coibentati e non;
  • acquisto di beni indispensabili per avviare l’impresa;
  • costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

 

Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda

2. invio della domanda on line

3. invio della documentazione a completamento della domanda

Accesso alla procedura on line

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente generico”

 (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action).

Compilazione della domanda

A partire dalla data del 3 marzo 2015 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 7 maggio 2015, sul sito www.inail.it -  sezione Servizi online (a tale ambiente si può accedere anche dall’apposito banner presente nella home page del sito o cliccando in alto a destra sull’etichetta “Entra”) le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
  • salvare la domanda inserita.

Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (vedere allegati 1 e 2 dell’avviso pubblico INAIL), associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti. A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico.

Invio della domanda on line

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download sopra citata. Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Le data e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

Pubblicazione elenco cronologico delle domande on line

L’elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dall’avviso pubblico INAIL, relativo alla regione del Veneto. Tale pubblicazione, che avverrà entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di 7 giorni. L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità sopra evidenziate, secondo cui è compilato il suddetto elenco, determina la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili per ciascun asse di finanziamento.

Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

  • contributo richiesto minore;
  •  importo del progetto maggiore;
  • data iscrizione alla CCIAA meno recente;
  • possesso del rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE 20/02/2014 n. 57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

Pertanto beneficeranno del contributo le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

Invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, dovranno far pervenire, con le modalità previste stabilite nell’avviso pubblico INAIL, alla Sede INAIL territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo quello di perfezionamento della formale comunicazione di ammissibilità del progetto (pubblicazione elenco nel sito Inail):

  • la copia della domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
  • tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati nella colonna 2 degli allegati 1 e 2 dell’avviso pubblico INAIL.

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati. Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

Verifica tecnico amministrativa

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni dal ricevimento della domanda e degli altri documenti, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi. Qualora Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di venti giorni. Completata l’istruttoria la sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

Anticipazione parziale del contributo

L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Tale richiesta verrà accettata solo in caso di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. In questa evenienza all’impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell’allegato 4 dell’avviso pubblico INAIL. La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’INAIL. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. L’impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. In caso di mancato o ritardato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione. La fideiussione sarà restituita dall’INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del contributo.

Termini di realizzazione del progetto

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, dell’avviso pubblico, con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal’8 maggio 2015. Ai fini del riscontro del termine perentorio di 12 mesi di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL. Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli allegati 1 e 2 dell’avviso pubblico. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, l’impresa, che ha beneficiato dell’anticipazione del contributo, dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del contributo stesso.

L’inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale fideiussione.

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente, la documentazione specificata nella colonna 4 degli allegati 1 e 2 dell’avviso pubblico INAIL, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla realizzazione del progetto (vedere art. 19 dell’avviso pubblico INAIL) e con le modalità previste nell’avviso stesso (articolo 25). Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione. Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (fatture, ricevute ecc.) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente. La Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di venti giorni.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo. In caso di esito negativo le imprese il cui contributo sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del contributo, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del contributo.

Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al contributo. Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo a condizione che:

  • per i “progetti di investimento” di cui alla tipologia 1 (allegato 1 all’avviso pubblico) sia assicurata la coerenza dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio rispetto alla quale si è fatto riferimento all’atto della richiesta del finanziamento;
  • per i “modelli organizzativi” di cui alla tipologia 2 (allegato 2 all’avviso pubblico) sia assicurata la completa rispondenza alla tipologia di modello che si è chiesto di realizzare;

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa anche con escussione della polizza fideiussoria. L’importo del contributo indicato nella lettera di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all’importo preventivato, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 65%.

Obblighi dei soggetti beneficiari

Oltre a quanto specificato nei precedenti capitoli, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;

b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;

d) mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 (vedere l’allegato 2 dell’avviso pubblico INAIL) per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;

e) in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all’INAIL;

f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento che pertanto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda on line ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Verifiche successive all’erogazione del contributo

L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato, l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo, nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

Revoche

La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del contributo in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dall’avviso pubblico INAIL, o il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo. La revoca del contributo determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.

Comunicazioni tra INAIL e imprese

Salvo quanto espressamente previsto nell’avviso pubblico in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le Imprese saranno inviate da INAIL all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’impresa avrà indicato in fase di domanda on line. E’ consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L’impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all’INAIL ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all’erogazione del contributo.

L’impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l’INAIL non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata.

La documentazione di cui agli articoli 16, 17 e 20 del avviso pubblico potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede INAIL di competenza secondo le prescrizioni riportate all’articolo 25 dell’avviso pubblico INAIL.

Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sull’avviso pubblico è possibile fare riferimento al Contact Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante). Chiarimenti e informazioni sull’avviso pubblico possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 30 aprile 2015.

Riepilogo delle principali scadenze

03/03/2015

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

07/05/2015

Chiusura della procura informatica per la compilazione delle domande

12/05/2015

Acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line

03/06/2015

Comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line

Infine per gli interessati si rimanda all’attenta lettura dell’avviso pubblico dell’INAIL presente nel sito di tale ente (www.inail.it).  

Eventuali informazioni possono essere richieste al settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza.

 

Alcuni riferimenti normativi richiamati nel bando

 

Decreto legislativo n. 17 del 27/01/2010 – articolo 1 – Campo d’applicazione

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

e) i seguenti mezzi di trasporto:

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive  modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio  2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;

f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:

1) elettrodomestici destinati a uso domestico;

2) apparecchiature audio e video;

3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;

4) macchine ordinarie da ufficio;

5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

6) motori elettrici;

n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

1) apparecchiature di collegamento e di comando;

2) trasformatori.

3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

 

Decreto legislativo n. 17 del 27/01/2010 – articolo 2 – definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

"macchina" uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).

  1. Si applicano le definizioni seguenti:

a) «macchina » propriamente detta:

1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso  dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che  per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di  un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

c) «componente di sicurezza»: componente:

1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;

2) immesso sul mercato separatamente;

3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;

4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

d) «accessori di sollevamento»:  componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul  carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata,   mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul  mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;

g)  «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in  grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre  quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata  dal presente decreto;

h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo  oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

i) «fabbricante»: persona fisica o  giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o  della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito  sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;

l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e  le formalità connesse con il presente decreto legislativo;

m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il   Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica  (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato  rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura  d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.

n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali  di  sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.

 

Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 - Articolo 74 - definizioni

  1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d)le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza

  • Data inserimento: 20.04.15
  • Inserito in:: Bandi
  • Notizia n.: 1853