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Approvo

Incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie: novita’ dal Decreto Sviluppo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese

Con la pubblicazione della Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese” diventano definitive e attuative le nuove aliquote degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per le spese di ristrutturazione.

In particolare, per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef viene portata  dal 36 al 50% e viene raddoppiato il limite massimo di spesa, da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Allo scadere di questo periodo, dato che la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza,  si tornerà alle regole normali del 36% con un tetto massimo di spesa fino a 48.000 euro.

NOVITA’ PROCEDURALI

Tra le altre novità che si sono susseguite negli ultimi mesi si segnalano:

■ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara

■ la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare

■ l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

■ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile

■ l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti dai 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

■ l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

CHI PUO’ GODERE DELLA DETRAZIONE E PER QUALI LAVORI

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

I lavori  sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

1. la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze (lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001). Nelle parti comuni sono considerati agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

2. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

3. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

4. lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

5. interventi sugli immobili per la realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.

6. interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano:

■ l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti

■ il montaggio di vetri anti-infortunio

■ l’installazione del corrimano

7. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Rientrano tra queste misure:

■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

■ apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

■ porte blindate o rinforzate

■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

■ apposizione di saracinesche

■ tapparelle metalliche con bloccaggi

■ vetri antisfondamento

■ casseforti a muro

■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

■ apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

8. interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

■ le spese per la messa in regola degli impianti negli edifici

■ le spese per l’acquisto dei materiali

■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

■ gli oneri di urbanizzazione

■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

RITENUTA SUI BONIFICI

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta  dovuta dall’impresa che ha effettuato i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Questa può essere estesa anche sui  “beni significativi” individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

■ ascensori e montacarichi

■ infissi esterni e interni

■ caldaie

■ video citofoni

■ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

■ sanitari e rubinetteria da bagni

■ impianti di sicurezza.

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

a) per prestazione lavorativa 4.000 euro

b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.