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Individuazione del Preposto nelle attività lavorative e nei cantieri- note operative

Come già anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni (vedi notizia n 5115 del 27 dicembre scorso e allegata in calce) tra le modifiche introdotte al D.lgs 81/2008 vi è quella di "individuare il preposto per le attività di vigilanza" da parte del Datore di Lavoro, sia nelle attività produttive in genere e in specialmodo negli appalti edili.

E' quindi necessario che, qualora il Datore di lavoro non attribuisca a sè stesso tale funzione, individui uno o più collaboratori atti ad effettuare per suo conto l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa di salute e sicurezza da parte dei propri lavoratori.

A seguito dell'individuazione, il Datore di Lavoro deve provvedere (se non lo ha già fatto) ad organizzare per tali figure (i preposti) una adeguata e specifica formazione, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 37 del D.lgs 81/2008. Le modalità ed i contenuti di questa formazione saranno stabiliti da un apposito Accordo Stato-Regioni che dovrebbe essere pubblicato entro il 30 giugno 2022.

In attesa di tale pubblicazione, per i preposti già individuati e non ancora formati, riteniamo necessaria la frequenza del corso di "formazione aggiuntiva preposti" della durata di 08 ore e conforme all'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, per il momento ancora in vigore. 

Dal punto di vista operativo, per l'individuazione del Preposto o dei Preposti (o per l'autoattribuzione) è sufficiente una semplice dichiarazione da parte del Datore di Lavoro, chiaramente resa nota ai diretti interessati e ai lavoratori dell'azienda. Una buona prassi può essere quella di pubblicare le indicazioni sulla bacheca aziendale. Non sono necessarie nè nomine formali via PEC nè particolari deleghe, meno che meno notarili.  Nel caso degli appalti, la comunicazione al Committente dei lavori e/o al Coordinatore per la sicurezza sarà semplice e riporterà l'indicazione della persona presente in cantiere con quella funzione specifica. I nominativi del preposto o dei preposti saranno riportati nell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza, all'interno del DVR (documento di valutazione dei rischi) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS).

 

 

  • Data inserimento: 09.02.22