INPS - Incentivi per assunzioni di "giovani genitori"
A seguito del D.M. 19.11.2010 (fondo, attivato dal Ministero della gioventù, per incentivare le assunzioni di giovani genitori disoccupati o precari) l'INPS, con la redente circolare n. 115 del 5.9.2011 ha fornito le istruzioni operative per la gestione di tali incentivi.
I giovani genitori interessati devono prioritariamente iscriversi alla Banca dati appositamente istituita presso l'INPS che si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet www.inps.it seguendo il percorso: al servizio del cittadino > autenticazione con PIN > fascicolo previdenziale del cittadino > comunicazioni telematiche > invio comunicazioni > iscrizione banca dati giovani genitori.
Selezionando l'ultima voce apparirà il modulo on line per redigere la domanda di iscrizione.
Requisiti per l'iscrizione alla Banca dati.
Il decreto prevede che possono iscriversi alla banca dati coloro che, alla data di presentazione della domanda, possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
a. età non superiore a 35 anni (cioè fino al giorno precedente il compimento del 36esimo anno di età)
b. essere genitori di figli minori - legittimi naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori
c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa
In alternativa al requisito del punto c), la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.
Incentivo e datori di lavoro beneficiari.
L'incentivo consiste in una somma di denaro pari ad euro 5000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato ed è fruito, fino al raggiungimento della misura di 5000,00 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione del singolo mese.
Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti alla banca dati, entro il limite dello stanziamento previsto dal decreto.
Da notare che il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti da norme vigenti.
Quanto ai datori di lavoro beneficiari occorre precisare che l'incentivo può essere riconosciuto solo alle imprese private e alle società cooperative (sono pertanto esclusi i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile).
Inoltre, per fruire del beneficio devono ricorrere le seguenti condizioni:
- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.
- il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, fatta salva l'ipotesi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata e con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Nella circolare sono infine contenute le altre informazioni circa le modalità di richiesta dell'incentivo (modulo telematico all'interno di una nuova funzionalità del cassetto previdenziale denominata "Istanze on-line") e la relativa autorizzazione (codice specifico attribuito all'azienda per il conguaglio del credito nella dichiarazione Uniemens).
Decorrenza.
Le suddette disposizioni decorrono dal 14 settembre 2011, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 214 del 14.9.2011) dell'apposito avviso a cura dell'INPS.