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INTRODOTTE ALCUNE MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA D.LGS 81/2008

Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024,  sono intervenute alcune novità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui segnaliamo quelle di maggior interesse per le imprese:
 
Sorveglianza sanitaria: (art. 41 DLgs 81/2008):
Le principali novità includono:
1. Visite mediche pre-assunzione: la visita medica preventiva potrà essere effettuata anche prima dell’assunzione. Questo consentirà di valutare l’idoneità del lavoratore ancor prima dell’ingresso in azienda, riducendo tempi e rischi di non conformità.
2. Visite mediche per assenze prolungate: in caso di assenze superiori a 60 giorni, il medico competente deciderà se effettuare una visita medica al rientro del lavoratore; se la visita non è necessaria, il medico sarà comunque obbligato a esprimere un giudizio di idoneità sulla base delle condizioni cliniche disponibili.
3. Riduzione degli esami ripetitivi: per evitare duplicazioni, il medico competente potrà utilizzare indagini ed esami già effettuati dal lavoratore, purché siano compatibili con le finalità della visita e aggiornati. Questo rappresenta un passo avanti verso la semplificazione delle procedure.
 
Utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei (art. 65 D.lgs 81/2008):
Un aspetto cruciale della nuova regolamentazione riguarda la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Il datore di lavoro che intende adibire locali sotterranei o semisotterranei a luoghi di lavoro  è tenuto a informare preventivamente l’Ispettorato, fornendo la documentazione che attesta la conformità ai requisiti previsti: le lavorazioni non  devono produrre emissioni di agenti nocivi e devono essere rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D. Lgs. 81/08.
La procedura operativa prevede che il datore di lavoro comunichi tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;

In allegato il testo della legge 203/2024.
 

  • Data inserimento: 22.01.25