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Approvo

Istituzione del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Emanato il nuovo Regolamento con il Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/2011, n. 157

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 224 del 26/10/2011, il DPR 11/07/2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18/01/2006, con riferimento a:

a)      Individuazione delle autorità competenti

b)      Gli obblighi dei gestori

c)       I contenuti della comunicazione

d)      La pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico

Per quanto riguarda le varie definizioni, il regolamento applica quelle di cui all’art. 2 del Reg. CE n. 166/2006, che si riportano di seguito:

1) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

2) "autorità competente", le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

3) "impianto", unita tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

4) "complesso" o "complesso industriale", uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

5) "sito", la sede geografica del complesso;

6) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;

7) "anno di riferimento", l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

8) "sostanze", gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

9) "sostanza inquinante", qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

10) "emissione", qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

11) "trasferimento fuori sito", lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

12) "fonti diffuse", le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

13) "rifiuto", qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti ;

14) "rifiuto pericoloso", qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee;

15) "acque reflue", le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane , e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

16) "smaltimento", qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/Cee;

17) "recupero", qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/Cee.

 

Autorità competenti

1.Viene specificato che ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5 del regolamento CE n. 166/2006 (di seguito riportato), l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente che si avvale dell’ISPRA.

 

Articolo 5 - del regolamento CE n. 166/2006 Comunicazione dei dati da parte dei gestori

1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato 1 (riportato in fondo) al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;

b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera "R" o "D" se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente.

Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.

Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati. (Le autorità competenti sono quelle riportate al punto 2 di seguito riportato).

 

Allegato 1 del regolamento CE n. 166/2006

N.

Attività

Soglia di capacità

1

Settore energetico

 

a)

Raffinerie di petrolio e di gas

*

b)

Impianti di gassificazione e liquefazione

*

c)

Centrali termiche ed altri impianti di combustione

Potenza termica di 50 MW

d)

Cokerie

*

e)

Frantoi rotatori per il carbone

Capacità di 1 t/h

f)

Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

*

2.

Produzione e trasformazioni dei metalli

 

a)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

*

b)

Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la colata continua

Capacità 2,5 t/h

c)

Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

i)                     laminazione a caldo

ii)                   forgiatura con magli

 

iii)                  applicazione di strati protettivi di metallo fuso

 

Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo

Energia di 50 kj per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW

Capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo

d)

Fonderie di metalli ferrosi

Capacità di produzione di 20 t/giorno

e)

Impianti:

i)per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

ii) per la fusione, comprese le ghise, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)

 

*

 

Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli

f)

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

Volume delle vasche di trattamento pari a 30 metri cubi

3.

Industria mineraria

 

a)

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

 

b)

Coltivazione a cielo aperto ed estrazioni da una cava

Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha

c)

Impianti per la produzione di:

i)                     clinker (cemento) in forni rotativi

ii)                   calce viva in forni rotativi

iii)                  clinker (cemento) a calce viva in altri forni

 

Capacità di produzione di 500 t/giorno

Capacità di produzione di 50 t/giorno

Capacità di produzione di 50 t/giorno

e)

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

*

e)

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro

Capacità di fusione di 20 t/giorno

f)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali

Capacità di fusione di 20 t/giorno

g)

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane

Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità di forno pari a 4 metri cubi e densità di carica per forno di 300 kg/metro cubo

4.

Industria chimica

 

a)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

i)idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

iii)idrocarburi solforati

iv)idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

v)idrocarburi fosforosi

vi)idrocarburi alogenati

vii)composti organometallici

viii)materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

ix)gomme sintetiche

x) coloranti e pigmenti

xi) tensioattivi e surfattanti

*

b)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

i)gas, quali ammoniaca, cloro e cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbone

ii)acido, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

iii)basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

iv)sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

v)metalloidi, ossidi di metallici o altri composti inorganici, quali carbonio di calcio, silicio, carburo di silicio

*

c)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o compost)

*

d)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

*

e)

Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

*

F)

Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

*

5)

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

 

a)

Impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Ricezione di 10 t/giorno

b)

Impianti per l’incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4/12/2000, sull’incenerimento dei rifiuti (2)

Capacità di 3 t/h

c)

Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

Capacità di 50 t/giorno

d)

Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16/07/2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26/04/1999, relativa alle discariche di rifiuti  (3)

Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 15.000 t

e)

Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

f)

impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capacità di 100.000 abitanti equivalenti

g)

Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato

Capacità di 10.000 metri cubi/giorno (4)

6.

Produzione e lavorazione della carta e del legno

 

a)

Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

*

b)

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)

Capacità di produzione di 20 t/giorno

c)

Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche

Capacità di produzione di 50 metri cubi/giorno

7.

Allevamento intensivo e acquacoltura

 

a)

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini

i) 40.000 posti per il pollame

ii)2.000 posto per i suini da produzione (di oltre 30 kg)

iii)750 posti per le scrofe

b)

Acquacoltura intensiva

Capacità di produzione di 1.000 t/anno di pesci o molluschi

8.

Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

 

a)

Macelli

Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno

b)

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

i)materie prime animali (diverse dal latte)

ii) materie prime vegetali

 

Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno

Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)

c)

Trattamento e trasformazione del latte

Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)

9.

Altre attività

 

a)

Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

b)

Impianti per concia delle pelli

Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti

c)

Impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare

Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno

d)

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

*

e)

Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi

Capacità lavorativa su navi di 100 metri di lunghezza

 

(1) l’asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione)

(2) GU L. 332 del 28/12/2000, pag. 91

(3) GU L. 182 del 16/07/1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

(4) La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del regolamento di cui al presente decreto (DPR 11/07/2011, n. 157), sono:

 

a)      per i complessi in cui almeno un impianto svolge un’attività di cui almeno un impianto svolge un’attività di cui all’allegato VIII (** - di seguito riportato) al dlgs 29/06/2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale  ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione

b)      per i complessi non compresi nella lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell’ambiente e all’Ispra entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

(**) Allegato VIII alla parte seconda del dlgs n. 152/2006

Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 1.

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1.

Attività energetiche.

1.1.

Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas

1.3

Cokerie

1.4.

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2.

Produzione e trasformazione dei metalli

2.1.

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2.

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.4.

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

2.5.

Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6.

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

3.

Industria dei prodotti minerali

3.1.

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2.

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3.

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4.

Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5.

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

4.

Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6

4.1.

Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie

4.2.

Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

4.3.

Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4.

Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5.

Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

4.6.

Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5.

Gestione dei rifiuti

5.1.

Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2.

Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

5.3.

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

5.4.

Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6

Altre attività

6.1.

Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2.

Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3

Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4.

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5.

Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6.

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe

6.7.

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno

6.8.

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

Obblighi dei gestori

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore è tenuto agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006, sopra riportato. Egli comunica all’ISPRA le informazioni ivi previste relative all’anno precedente nonché all’autorità competente:

a)      per i complessi in cui almeno un impianto svolge un’attività di cui almeno un impianto svolge un’attività di cui all’allegato VIII (** - di seguito riportato) al dlgs 29/06/2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale  ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione

b)      per i complessi non compresi nella lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell’ambiente e all’Ispra entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30/06 dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

Nell’allegato II del DPR11/07/2011, n. 157, è stato stabilito il formato, i contenuti, e le modalità della comunicazione in questione

Istituzione del Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti

Il registro è aperto alla consultazione elettronica e l’accesso è aperto al pubblico. Viene aggiornato annualmente dall’ISPRA.

Il Ministero dell’ambiente e l’ISPRA  promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006  (di seguito riportato) e al Registro nazionale citato.

Il formato, i contenuti e la modalità di diffusione del registro nazionale, verranno stabilito con decreto del Ministero dell’ambiente

Articolo 1 del regolamento CE n. 166/2006 - Oggetto

Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito "Prtr europeo"), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo Unece sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito "protocollo") e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

  • Data inserimento: 01.02.12