In data 28.11.2023, al n. 278, è stata pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione del c.d. D.L. “Proroghe” (D.L. n. 132 del 29.9.2023).
Tra le norme contenute, sono confermate le misure previste nel D.L. originario con l’aggiunta, in sede di conversione, di nuove disposizioni.
Le misure confermate
Per le misure confermate, si rimanda all’articolo pubblicato in precedenza accessibile utilizzando il link posto in calce alla presente pubblicazione.
Le nuove misure introdotte
Differimento termini ravvedimento operoso speciale
Il D.L. n. 34/2023 c.d. “Decreto Bollette” ha disposto, con riferimento al c.d. “ravvedimento speciale” previsto all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), la proroga dal 31.3 al 30.9.2023 del termine:
In caso di versamento rateaIe, il termine delle rate successive alla prima è fissato:
In sede di conversione, l’art. 3-bis del Decreto in esame prevede per i soggetti che, entro il 30.9.2023, non hanno perfezionato la regolarizzazione possono procedere alla stessa entro il 20.12.2023, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, ovvero:
Proroga termine di decorrenza obbligo prospetto aliquote imu
Con il Decreto 7.7.2023, il MEF ha individuato le fattispecie che permettono ai Comuni di diversificare le aliquote IMU (abitazione principale, fabbricati rurali ad uso strumentale, terreni agricoli / edificabili, fabbricati categoria D, altri fabbricati).
In sede di conversione, a causa delle criticità riscontrate dai Comuni, è stata prorogata dal 2024 al 2025 la decorrenza dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione del Prospetto utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito Internet del MEF.