IL DECRETO LEGGE “PROROGHE”
E’ stato pubblicato, in data 29 settembre 2023 ed i vigore dal 30.9.2023, il decreto legge “Proroghe”. Tra le norme contenute, vi sono disposizioni a carattere fiscale che, in sintesi, andremo ad analizzare.
Disposizioni di proroga
Rideterminazione del valore fiscale delle cripto-attività
L’articolo 2, modificando l’art. 4, comma 3-quinquies D.L. n. 51/2023, differisce il termine per la rideterminazione del valore delle cripto-attività rinviandolo dal 30.9.2023 (data già rinviata rispetto all’originaria scadenza del 30.6.2023) al 15.11.2023.
L’imposta sostitutiva potrà quindi essere versata in unica soluzione entro il 15.11.2023 ovvero in 3 rata annuali di pari importo a partire dal 15.11.2023. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% da corrispondere contestualmente al versamento della rata.
Assegnazione agevolata beni ai soci
L’articolo 4 del Decreto in esame accoglie la richiesta di proroga da parte di Confartigianato della norma che prevede l’assegnazione – cessione agevolata dei beni ai soci.
La norma, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2023 art. 1 comma 100), prevede, per le società di persone e di capitali, l’assegnazione o cessione ai soci di beni mobili e immobili iscritti a pubblici registri a condizioni agevolate.
Rimangono invariate le norme generali di applicazione ma è disposta la proroga dal 30.9.2023 al 30.11.2023 per effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai soci.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in unica soluzione, in luogo delle due rate rispettivamente del 60% e del 40%, entro il 30.11.2023.
La proroga concessa riguarda anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolati (immobiliari di gestione).
Correzioni violazioni per mancata compilazione del quadro RS per i forfettari
L’invio delle comunicazioni di compliance per mancata compilazione del quadro RS nel modello Redditi PF 2022 (p.i. 2021) ha creato non pochi malumori da parte dei contribuenti.
Da più parti se ne chiedeva l’abolizione visto che i contribuenti forfettari non possono detrarre alcun costo in maniera analitica relativo all’attività di impresa.
Il Legislatore rimarca la necessità di compilazione della sezione del quadro RS (sezione elementi informativi obbligatori), oltre che per una disposizione normativa, anche per la necessità di coordinare le esigenze informative con i principi previsti dalla “delega fiscale” in materia di concordato preventivo biennale che sarà previsto anche per i contribuenti in regime forfettario.
Accogliendo “parzialmente” le proteste di Confartigianato, l’art. 6 concede più tempo ai contribuenti per valutare l’invio di una dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2021 con l’indicazione degli elementi informativi richiesti nei righi da RS371 a RS381 del quadro RS (vedi articolo precedente cliccando sul link).
Viene disposto il rinvio al 30.11.2024 del termine per adempiere agli obblighi informativi
Disposizioni di anticipo
Utilizzo dei crediti energetici 1° e 2° trimestre 2023
L’articolo 7, con riferimento ai crediti di imposta energetici a favore delle imprese relativi alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dispone che i medesimi possano essere utilizzati in compensazione entro il 16 novembre 2023 anziché entro il 31.12.2023.
La successiva tabella riporta i crediti energetici ancora utilizzabili in compensazione evidenziando i codici tributo utilizzabili e la nuova e anticipata data limite di utilizzazione:
Soggetti |
Periodo – termine di utilizzo – codice tributo |
|
1° trimestre 2023 |
2° trimestre 2023 |
|
Imprese energivore |
45% 16.11.2023 7010 |
20% 16.11.2023 7015 |
Imprese gasivore |
45% 16.11.2023 7012 |
20% 16.11.2023 7017 |
Imprese non energivore |
35% 16.11.2023 7011 |
10% 16.11.2023 7016 |
Imprese non gasivore |
45% 16.11.2023 7013 |
20% 16.11.2023 7018 |
Il nuovo termine di utilizzo viene anticipato anche per i cessionari che hanno acquisito i predetti crediti.