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La figura del preposto in azienda con riferimento ai suo compiti e alla sorveglianza in fase di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi

Il parere della Commissione per gli interpelli in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto in cantiere

La Commissione per gli interpelli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello, n. 16 del 29/12/2015, ha risposto all’ANCE che aveva chiesto “la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, e in particolare sui compiti ad esso assegnati e ai requisiti formativi”.

La Commissione evidenzia nelle premesse che la definizione di preposto è stabilità all’articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 81/2008, che testualmente cita: “il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Con l’articolo 19 del medesimo decreto vengono poi declinati gli obblighi del preposto che sono:

 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di  protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di  emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la  loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Inoltre con l’articolo 136 del decreto legislativo n. 81/2008 viene stabilito che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S. ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Premesso quanto sopra la Commissione per gli interpelli ha fornito le seguenti indicazioni:

La figura del preposto non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro. Il preposto è soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere quando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite.

Esistono però alcuni casi particolari, come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc., in cui viene richiesto specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Inoltre la Commissione per gli interpelli pone in evidenza il fatto che il decreto legislativo n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose, quali ad esempio quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è chiesta la diretta sorveglianza di un preposto, così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

 

In allegato l’interpello n. 16 del 29/12/2915 e una nota riepilogativa gli articoli citati nell’interpello relativi alla figura e funzione del preposto.

  • Data inserimento: 18.07.16