La raccolta dei rifiuti urbani destinati al recupero può essere svolta anche da soggetti diversi dal gestore del servizio comunale
Il Consiglio di Stato fa chiarezza su un argomento importante: il diritto esclusivo di un Comune non si applica all’intero ciclo dei rifiuti, ma solamente alla fase di smaltimento. Le attività di recupero, riciclo, trattamento e valorizzazione, rientrano nel libero mercato in un principio di concorrenza, aprendo nuove opportunità per tutte le aziende del settore.
La decisione del Consiglio di Stato si allinea sia con i principi europei che con quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 (T.U. dell’Ambiente), rafforzando l’idea che la concorrenza possa contribuire a una gestione più efficiente delle risorse dove pubblico e privato operano su piani distinti.

