La responsabilità delle imprese per contagio da COVID (coronavirus) nei luoghi di lavoro
L’art. 42 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 configura come infortunio il caso di infezione da COVID 19 (coronavirus) contratta da un dipendente in occasione del lavoro.
Qualora il contagio dovesse avvenire a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro si avrebbe la conseguente responsabilità penale del medesimo per il reato di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 cp) oppure , in caso di morte del lavoratore, per il reato di omicidio colposo (art. 589 cp)
E’ opportuno ricordare che il D.lgs 231/2001 affianca alla responsabilità dell’imprenditore la responsabilità dell’azienda per alcuni reati, tra i quali quelli citati e previsti dall’art. 25 septies dello stesso decreto (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) in cui può ben rientrare anche l’infezione da coronavirus in ambiente lavorativo.
Pertanto, in caso di infezione contratta dal dipendente, oltre alla responsabilità del datore di lavoro, si potrebbe configurare anche la responsabilità dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 qualora un tale reato di lesioni o di omicidio sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della stessa.
Perché sussista l’interesse o vantaggio potrebbe essere sufficiente un risparmio di spesa dovuto, per esempio, al mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale specifici ( soluzione igienizzante, mascherine, guanti) oppure il mancato adeguamento alle misure di prevenzione per evitare la riduzione della produttività che potrebbe essere rallentata dal rispetto delle misure stesse.
Una tale responsabilità aziendale, se sussistente, comporta a carico delle imprese l’ applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Il rispetto delle regole risulta pertanto essenziale per il datore di lavoro sia per evitare la propria responsabilità penale sia per evitare la responsabilità della sua impresa e , al riguardo, indispensabile punto di riferimento, oltre al d.lgs. 81/2008, sono le disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso tra le parti sociali, del 14/03/2020 (aggiornato il 24 aprile 2020) e le indicazioni operative della Regione Veneto di cui la più recente è quella del 29 aprile 2020 (versione 11).
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