L’acconto IRPEF ridotto all’82%
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 23 novembre, ha reso noto che è corso di pubblicazione un DPCM che dispone la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011.
Pertanto, l’acconto IRPEF dovuto entro il 30/11 ammonterà all’82% (anziché al 99%) e la differenza sarà versata a giugno 2012 con il pagamento del saldo.
SOGGETTI INTERESSATI
Come già in passato, la riduzione in esame:
- riguarda esclusivamente l’acconto IRPEF 2011 e quindi possono beneficiarne:
- Ditte individuali;
- Collaboratori dell’impresa familiare;
- Professionisti;
- Soci persone fisiche di srl trasparenti;
- Soci di società di persone;
- I titolari di redditi da:
Ø lavoro dipendente e assimilati;
Ø pensioni;
Ø altri redditi (fondiari, prestazioni occasionali, ecc.).
- non riguarda, invece, gli acconti IRES, IRAP e previdenziali (anche se dovuti da soggetti IRPEF), per i quali vanno applicate le consuete modalità di determinazione e versamento.
MODALITÀ OPERATIVE
L’agevolazione consiste in una riduzione di 17 punti percentuali del versamento dovuto a titolo di acconto (indipendentemente dal criterio di calcolo adottato, storico o previsionale) per l’anno 2011 che pertanto passa dal 99% al 82% del rigo RN33 "Differenza" di Unico PF 2011 ferme restando le altre condizioni quali ad esempio gli importi minimi, la percentuale di suddivisione tra 1° e 2° acconto, ecc..
Pertanto, fermo restando che l’acconto non è dovuto se l’importo (a rigo RN33) non è superiore a €. 51,65, al fine di determinare l’importo da versare (entro il prossimo 30/11) è necessario:
- ricalcolare l’acconto IRPEF complessivamente dovuto applicando la percentuale dell’82% all’importo di rigo RN33;
- scomputare dall’importo ottenuto quanto già versato a titolo di 1° rata dell’acconto.
Esempio: il sig. Rossi ha compilato il modello Unico PF 2011 indicando al rigo RN33 l’importo di euro 1.000. In sede di 1° acconto, ha versato l'importo di €. 396 e cioè il 40% del totale acconto inizialmente determinato in €. 990 (99% di 1.000). Applicando la nuova misura dell'acconto dovuto si ottiene:
- nuovo acconto dovuto per il 2011: 82% di 1.000 = €. 820
- 2° acconto: considerato che del totale dovuto di €. 820 sono già stati versati € 396, al 30/11/2011 il contribuente può versare la differenza di €. 424 (820 – 396) (naturalmente, in alternativa può continuare a versare il maggiore 2° acconto calcolato in precedenza, pari ad €. 594).
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale ossia dei titolari di redditi di pensione, di lavoro dipendente e assimilati che hanno presentato il modello 730/2011 e siano tenuti al versamento dell’acconto Irpef per il tramite del sostituto d’imposta, il quale trattiene in busta paga gli importi dovuti, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell'82% senza necessità di alcuna richiesta da parte del dipendente/pensionato.
SOGGETTI CHE HANNO GIÀ VERSATO L’ACCONTO
I contribuenti che “alla data di entrata in vigore del decreto” hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF applicando l’ordinaria percentuale del 99% anziché quella ridotta dell’82% spetterà un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (occorrerà al riguardo attendere l'emanazione del codice tributo).
Nell'esempio sopra, se il sig. Rossi ha già versato l'importo di €. 594, potrà utilizzare la differenza di €. 170 (594 - 424) in F24 (per versare l'acconto IVS, ecc.). In tal caso è probabile che in Unico2012 sia tenuto al monitoraggio in apposita sezione di tale utilizzo.
Con riferimento ai contribuenti che fruiscono dell'assistenza fiscale, i sostituti d’imposta che ad oggi hanno già operato la trattenuta dell’acconto IRPEF (unica soluzione o seconda rata) senza considerare la riduzione in esame dovranno restituire il maggior importo trattenuto, con la retribuzione del mese di dicembre 2011 potendo scomputare tali somme restituite con le ordinarie modalità dell'assistenza fiscale (scomputo dai versamenti di ritenute del mese, ai sensi del Dpr 445/97).
Nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.