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Lavoratori domestici: importo dei contributi dovuti per l’anno 2013.

Precisazioni in relazione all’ASPI – Legge n. 92 del 2012

In materia di lavoro domestico sono intervenute importanti novità sia in merito alla contribuzione dovuta dall’anno 2013, sia in relazione all’applicabilità della normativa dell’ASpI (Assicurazione Sociale perl’Impiego), in vigore dal 1.1.2013.

Dato che, in entrambi i casi, le informazioni riguardano la medesima categoria di lavoratori, si riportano nella medesima circolare le istruzioni in merito.

 

1. IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2013 PER I LAVORATORI DOMESTICI

L’Inps, con circolare n. 25 del 8 febbraio 2013, ha comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

L’ISTAT ha, infatti, comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012 - dicembre 2012 è risultata del 3,00%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici, di cui alle tabelle allegate alla presente circolare.

A tal proposito si ricorda che sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’ASpI, con la conseguenza che il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all’ASpI.

Restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Una novità importante introdotta dalla predetta legge n. 92 è quella contenuta nel comma 28 dell’art. 2, che ha previsto, inoltre, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Questo ha determinato che, a partire da quest’anno, le tabelle riguardanti i contributi dovuti dai lavoratori domestici siano suddivise a seconda che sia da corrispondere o no detto contributo addizionale.

Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di

assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo

addizionale sarà calcolato direttamente dall’Inps al momento della generazione del bollettino Mav .

In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, (comma 30, art. 2), è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato. Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica.

 

2. LAVORATORI DOMESTICI ED ASPI

Come è noto, la citata legge n. 92 del 2012 ha previsto che, in caso di licenziamento, a partire dal .1.2013, i datori di lavoro debbano provvedere al pagamento corrispondente al 50% dell’importo ASpI spettante per ogni anno di rapporto di lavoro con il lavoratore licenziato, fino ad un massimo di tre anni.

Lentrata in vigore di tale norma - se estesa, come a tutti gli effetti sembrava, ai rapporti di lavoro domestici - aveva giustamente suscitato le perplessità di molti, che vedevano in questa nuova “tassa” un’altra tegola che cadeva sulle famiglie italiane, tanto più che il contributo in questione, se applicato, andava versato anche in caso di licenziamento per giusta causa, aggiungendosi alle somme già dovute per il TFR, ratei di tredicesima, ferie e permessi residui; era evidente, a questo punto, il rischio che l’applicazione della norma in parola finisse con l’incrementare i rapporti di lavoro domestico sommersi.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Stranieri di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168300).

  • Data inserimento: 15.02.13