Legge di Stabilità 2012 (Finanziaria 2012) - Legge n. 183 del 12/11/2011 (in G.U. n. 234 del 14/11/2011)
Nella presente trattazione saranno evidenziate le principali disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2012, di cui alla Legge n. 183 del 12 novembre 2011. Tutte le disposizione entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
1. semplificazioni per i soggetti in contabilità semplificata (articolo 14, comma 10)
Sono interessati alla nuova disposizione i lavoratori autonomi e le imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) in contabilità semplificata.
Qualora tali soggetti effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, la tenuta della contabilità può essere sostituita dalla conservazione degli estratti conto bancari e postali.
La semplificazione può essere adottata esclusivamente nell’ipotesi in cui sia i pagamenti che gli incassi siano effettuati totalmente con strumenti diversi dal contante, quali bonifici bancari e postali, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili, etc.
Si tratta di una agevolazione di difficile attuazione nella considerazione che una serie di adempimenti presuppongono in qualche modo una contabilizzazione dei documenti; si pensi alle liquidazioni periodiche Iva, alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, agli elenchi clienti e fornitori, alla comunicazione black list, all'Intrastat, ecc..
2. Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA (articolo 14, comma 11)
Le soglie entro cui è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente sono elevate a:
v 400.000 euro di volume d’affari per le attività di servizi
v 700.000 euro di volume d’affari per le altre attività,
in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata.
In sostanza, è stato disposto l’allineamento tra i limiti per poter effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale e quelli per la tenuta della contabilità semplificata, già innalzati ad opera del DL n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), che si era limitato a modificare l’articolo 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’articolo 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
3. Deduzione IRAP somme per incremento produttività (articolo 22, comma 7)
Per l’anno 2012 ciascuna Regione potrà riconoscere alle imprese del settore privato una deduzione ai fini IRAP per le somme erogate ai dipendenti per l’incremento della produttività.
4. Detassazione dei premi per incremento della produttività (articolo 33, commi da 12 a 14)
Sono prorogate anche per l’anno 2012 le misure di tassazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008.
Si tratta, in particolare, della possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro un limite di importo complessivo, in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività, legati all'andamento economico dell'impresa.
Un apposito DPCM da emanare dovrà stabilire:
v l’importo massimo agevolabile
v il limite massimo di reddito annuo oltre il quale non è possibile usufruire dell’agevolazione.
5. Aumento dell’accisa sui carburanti (articolo 34, commi da 4 a 6)
La norma introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.
Inoltre, è previsto un ulteriore aumento dal 1° gennaio 2013.
Per gli autotrasportatori di merci, tale aumento potrà essere rimborsato con le usuali modalità previste dal DPR n. 277/2000:
v dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell’anno solare successivo
v compensazione entro l’anno.
6. Deduzione forfetaria esercenti impianti di distribuzione carburanti (articolo 34, commi 1 e 2)
Diventa a regime la deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti, così come disposta dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998:
v 1,1% dei ricavi fino ad euro 1.032.000
v 0,6% dei ricavi da 1.032.000 a 2.064.000 euro
v 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000
Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, deve essere considerata l’imposta dovuta senza tenere conto della deduzione in parola.
7. Zone a burocrazia zero
E’ stata estesa, in via provvisoria fino al 31.12.2013, a tutto il territorio nazionale la disciplina delle cd. “zone a burocrazia zero”, istituite con il DL n. 78/2010 e inizialmente limitate al Sud, che consente di godere di numerosi vantaggi per le nuove iniziative produttive.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE
1. Contributi previdenziali gestione separata inps – art. 22, comma 1
A decorrere dal 2012 è disposto l’aumento dell’1% dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS. Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari:
- al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIETARIO
1. Trasferimento di quote di SRL (articolo 14, comma 8)
L’articolo 36, comma 1-bis, del DL n. 112/2008 prevede che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di SRL può essere sottoscritto attraverso la firma digitale, in luogo della firma autenticata da un notaio.
La firma digitale, in particolare, può essere apposta da un intermediario abilitato, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’atto, firmato digitalmente, deve essere depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni.
Tale disposizione è rimasta, di fatto, inoperante, in quanto in contrasto con l’articolo 2470, comma 2, del Codice Civile, che così recita: “L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese……”.
La Legge di Stabilità ha, di fatto, superato tale incoerenza con un’interpretazione autentica, prevedendo che la citata disposizione normativa “deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di SRL è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 CC”.
2. Bilancio semplificato per SRL senza collegio sindacale (articolo 14, comma 9)
Dal 1° gennaio 2012 le SRL senza obbligo di collegio sindacale potranno redigere il bilancio di esercizio secondo un nuovo schema semplificato, alternativo rispetto a quello in forma ordinaria e in forma abbreviata.
Il nuovo schema di bilancio dovrà essere definito nella sua struttura con apposito Decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo 2012.
3. Sindaco unico nelle SRL (articolo 14, comma 13)
A seguito della modifica all’articolo 2477, comma 1, del Codice Civile, nelle SRL le funzioni di controllo non saranno più svolte dal Collegio Sindacale, bensì da un Sindaco unico.
Restano invariate le altre disposizioni che prevedono:
- la possibilità di scelta tra nomina di un Sindaco ovvero di un revisore
- la nomina obbligatoria del sindaco quando la società:
v ha un capitale sociale almeno pari ad euro 120.000
v controlla una società sottoposta a revisione legale dei conti
v è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
v ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice Civile (attivo di SP non superiore ad euro 4.400.000; ricavi di vendita non superiori ad euro 8.800.000; numero medio di dipendenti occupati non superiore a 50 unità)