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Legge di stabilità 2012 – Legge 12 novembre 2011, n. 183

E’ stata pubblicata sulla G.U n. 265 del 14.11.2011 la Legge 12 novembre 2011, n. 183 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Riassumiamo di seguito le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro.

Apprendistato (art. 22 co. 1)
Per le assunzioni con contratto di apprendistato che verranno effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 9 è previsto uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto al posto della prevista contribuzione ridotta (1,5% primo anno; 3% secondo anno; 10% terzo anno).
Per gli eventuali anni di apprendistato successivi, l’aliquota contributiva sarà del 10%.
Viene modificato il T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011). All’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 viene specificato che per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato, al termine del periodo di apprendistato non trova applicazione l’art. 2118 c.c. ma la disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 604/1966.
In pratica per tali categorie di soggetti è prevista l’ipotesi del recesso solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Nello stesso art. 22 è previsto che a partire dal 1° gennaio 2012 venga aumentata di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Lavoro a tempo parziale (art. 22 co. 4)
Vengono abrogate le lettere a) e b) del comma 44 dell’art. 1 legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Per effetto di tale abrogazione la situazione torna ad essere quella antecedente all’entrata in vigore di tale norma.
In pratica a partire dal 1° gennaio 2012 anche in assenza di una specifica previsione da parte dei contratti collettivi, è ammessa per le parti la possibilità di stipulare clausole flessibili e/o elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale.
Inoltre vengono ridotti da 5 a 2 i giorni di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare per esercitare il potere di variare in aumento e/o di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa nei confronti del prestatore di lavoro.
Nessuna variazione è prevista invece per le maggiorazioni stabilite per le ore di lavoro prestate in base a tali clausole.
Infine per effetto della soppressione di parte del secondo periodo del co. 1 art. 5 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 viene abolita la convalida della DPL per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
Pertanto in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time non è più necessario procedere all’adempimento della convalida da parte della DPL dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore.

Telelavoro (art. 22 co. 5)
Sono introdotte misure volte a facilitare il ricorso a tale forma di flessibilità nelle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa:
1) estensione dei benefici previsti dall’art. 9 della Legge 53/2000 (conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);
2) possibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio anche tramite il telelavoro;
3) reinserimento al lavoro dei lavoratori in mobilità anche per il tramite di attività lavorative svolte in forma di telelavoro.

Contratto di inserimento (art. 22 co.3)
Viene modificato l’art. 54 co. 1 lettera e) D. Lgs. n. 276/2003 dedicato all’inserimento lavorativo delle donne.
Infatti relativamente ai requisiti che devono possedere i soggetti destinatari di tale tipologia di assunzione, viene aggiunto che si deve trattare di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’individuazione delle aree geografiche avverrà in via preventiva tramite un decreto interministeriale che dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 l’individuazione delle aree geografiche è rimessa ad un decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. 

Detassazione e sgravio contributivo dei contratti collettivi aziendali e di prossimità (art. 22, co.6)
Viene confermata per il 2012 la tassazione agevolata e lo sgravio contributivo in relazione a quanto previsto dagli accordi aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze operanti azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Sarà un Decreto del Presidente del Consiglio che stabilirà il limite massimo reddituale dal lavoro dipendente per il 2011 ed il limite massimo di somme agevolabili al netto dei contributi; su tali somme potrà poi essere applicato lo sgravio contributivo.

Proroga ammortizzatori sociali (art. 33, co. 20 e ss)
Vengono prorogate per tutto il 2012 una serie di disposizioni riguardanti l’utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (cassa integrazione in deroga, mobilità e disoccupazione speciale); sarà il Ministero del Lavoro a disporre la concessione dei trattamenti in deroga, sulla base di specifici accordi governativi.
Vengono inoltre rifinanziate alcune disposizioni già contenute nella legge 2/2009 che riguardavano la cassa integrazione per attività commerciali sopra i 50 dipendenti e agenzie turistiche, l’iscrizione nelle liste di mobilità per imprese con meno di 15 dipendenti, i contratti di solidarietà, le CIGS per cessazione di attività aziendale.
Prorogato a tutto il 2012 il beneficio previsto dall’art. 7-ter, comma 7 della legge 33/2009, destinato ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari  di ammortizzatori sociali in deroga; ricordiamo che il beneficio consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.
Sono stabilite norme di proroga delle disposizioni riguardanti l’integrazione del 20% nei contratti di solidarietà difensivi. In pratica per i lavoratori che subiscono una riduzione di orario a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, il trattamento di integrazione per le ore perse è confermato all’ 80% anche per il 2012.
Infine è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 2012 la possibilità, per i lavoratori che desiderano intraprendere un’attività autonoma, di ottenere il pagamento in un’unica soluzione del trattamento di sostegno al reddito ancora spettante.

 

  • Data inserimento: 16.12.11