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Approvo

Legge n. 75 su disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari

Legge 21 aprile 2026, n. 75 – “Nuove Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”

Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato nazionale:

 

In Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 29 maggio 2026.

La riforma riscrive organicamente il Titolo VIII del libro secondo del Codice penale, istituendo il nuovo capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”). Pur introducendo un inasprimento delle sanzioni per condotte fraudolente e contraffazioni strutturate, il testo prevede meccanismi di salvaguardia e tutele graduali per l'operatore in buona fede, volti a proteggere il tessuto delle micro-imprese da meri errori formali.

REATI PENALI E LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

La normativa introduce o rimodula fattispecie di reato specifiche:

  • frode alimentare (art. 517-sexies c.p.): punisce chi immette in circolazione o commercializza (anche tramite e-commerce e reti telematiche) alimenti sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato, con la reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro. La punibilità è espressamente esclusa qualora la condotta sia di lieve entità, valutata in base al valore esiguo del prodotto, alla quantità ridotta o all'assenza di concreto pregiudizio per il consumatore o il mercato.
  • commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.): sanziona l'uso di segni distintivi, diciture o immagini false o ingannevoli sull'origine o sulla qualità degli alimenti, estendendo espressamente la punibilità alle informazioni diffuse sui canali digitali. La pena prevede la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.
  • contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette (art. 517- quater c.p.): le sanzioni per la violazione o alterazione dei regimi DOP e IGP vengono inasprite, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

 

Circostanze aggravanti e impatto finanziario (art. 517-octies e 518.1 c.p.):

  • Le sanzioni base aumentano fino alla metà se l'illecito riguarda prodotti dichiarati biologici in assenza di certificazione, oppure se commesso mediante falsificazione di Documenti di Trasporto (DDT) o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza.
  • Qualora le condotte integrino l'aggravante dell'agropirateria (operazioni reiterate e strutture organizzate), l'art. 518.1 introduce la sanzione accessoria del divieto assoluto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o fondi erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione europea.

 

LO STRUMENTO DI TUTELA OPERATIVA: IL BLOCCO UFFICIALE TEMPORANEO

L’art. 15 della Legge75/2026 inserisce lo strumento come art. 18-bis della Legge n. 689/1981. Tale strumento instaura un principio di proporzionalità ed evita l'immediata applicazione di misure drastiche.
Qualora gli organi di controllo (es. ICQRF, Carabinieri forestali) rilevino violazioni puramente documentali o di carattere formale che non compromettano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità non procede al sequestro. Viene disposto un “blocco ufficiale temporaneo” delle merci o dei mezzi tecnici, concedendo all'operatore un termine fisso di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta. Se la documentazione presentata sana l'irregolarità, il prodotto o mezzo viene immediatamente svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.

  • Data inserimento: 27.05.26