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Meccanica. Nuovo apprendistato e formazione neoassunti: Accordo Regionale del 28.06.2011.

La Confartigianato ha sottoscritto il 28 giugno u.s. con CISL e UIL l’Accordo Regionale della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione per l’armonizzazione dell’apprendistato, regionale e nazionale, e per la formazione dei neoassunti.

Il 28 giugno u.s. la CONFARTIGIANATO del Veneto ha sottoscritto con  CISL e UIL  l’Accordo Regionale del settore Meccanica, Installazione d’impianti e Autoriparazione per l’armonizzazione tra la disciplina dell’apprendistato prevista dal CCRL del 22 gennaio 2010 e quella nuova fissata dal rinnovo del CCNL del 16 giugno 2011.
Il nuovo Accordo Regionale regola anche le modalità per erogare la formazione ai neoassunti in materia di sicurezza e fissa una quota di 10 euro per servizio contrattuale.

Relativamente agli effetti della introduzione nel Contratto Nazionale della disciplina dell’apprendistato professionalizzante rispetto a quanto allo stesso titolo già previsto dal Contratto Regionale Veneto della Meccanica del 22 gennaio 2010, il nuovo Accordo regionale conferma le indicazioni già fornite con la precedente notizia (vedi articolo collegato); indicazioni che ripetiamo di seguito.

Apprendisti assunti dal 16 giugno 2011:
per gli apprendisti dai 18 ai 29 anni (e  diciassettenni se con qualifica professionale) assunti dal 16 giugno 2011 vanno applicate integralmente le disposizioni del nuovo CCNL (Rinnovo del 16.06.2011), disposte ai sensi della L.276/2003 (apprendistato professionalizzante).

Apprendisti assunti fino al 15 giugno 2011:
- Per gli apprendisti assunti fino al 30.06.2010 valgono e continuano, fino alla fine del tirocinio, le disposizioni previste dalla precedente disciplina contrattuale nazionale dell’apprendistato non professionalizzante
- Per gli apprendisti assunti dal 01.07.2010 al 15 giugno 2011 con la disciplina dell’apprendistato professionalizzante già prevista nel Veneto dalla contrattazione regionale (CCRL del 22.01.2010), valgono e continuano fino alla fine del tirocinio le disposizioni di tale disciplina.

Apprendisti minorenni alla data di assunzione (tranne i diciassettenni con qualifica professionale):
per gli apprendisti minorenni, indipendentemente dalla data di assunzione, continueranno a valere le precedenti disposizioni contrattuali nazionali antecedenti l’introduzione del professionalizzante.

Quale unica eccezione a tale suddivisione della disciplina applicabile secondo la data di assunzione e l’età di assunzione dell’apprendista, il nuovo Accordo Regionale dispone che, indipendentemente dalla disciplina applicata, per tutti gli apprendisti assunti dal 16 giugno 2011 o in forza a tale data trova applicazione l’articolo 6 bis della nuova regolamentazione nazionale dell’apprendistato professionalizzante, come di seguito riassunto.
L’art.6 bis prevede che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che supera i 15 giorni di calendario), comportano la sospensione del tirocinio e la conseguente proroga della sua durata (fermo restando che le progressioni percentuali della retribuzione continuano anche durante tali sospensioni).

Con riferimento all’imminente obbligo di formazione sulla sicurezza ai sensi degli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008, il nuovo Accordo Regionale, con riferimento a quanto già previsto in via sperimentale dal CCRL 15 gennaio 2010, attiva un sistema di offerta formativa, sovvenzionata dall’EBav, cui potranno accedere le aziende per ottemperare a tale obbligo per tutti i propri lavoratori, di qualsiasi qualifica compresi gli apprendisti, con priorità per quelli assunti dal 1° gennaio 2011. L’offerta formativa consiste in un corso di tre ore in materia di sicurezza da tenersi durante l’orario di lavoro con retribuzione a carico azienda e spese del corso rimborsabili dall’EBav a favore delle aziende in regola con le contribuzioni all’Ente.
Tale offerta formativa sarà operativa non appena il Comitato di Categoria della Meccanica presso l’Ebav avrà deliberato i relativi finanziamenti a disposizione dei Centri formativi provinciali.

Infine il nuovo Accordo Regionale ha definito un contributo straordinario di 10 euro a carico dei lavoratori a titolo di quota di servizio per sostenere, a conclusione, l’attività di trattativa contrattuale regionale. La relativa trattenuta sarà operata sulla busta paga del prossimo mese di settembre, previo avviso ai lavoratori sulla precedente busta di agosto.
L’azienda provvederà a versare le quote trattenute sul seguente conto corrente:
FIM CISL, Via Piave 7 30171 Mestre Venezia, c/o CASSA RISPARMIO di VENEZIA, Via Lazzari 30171 Mestre, cod. IBAN: IT56 S063 4502 0630 0000 1057 426   

  • Data inserimento: 07.07.11