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Modifica del contributo di attivazione per lo Scambio sul Posto

Lo scambio sul posto prevede una remunerazione per il surplus di energia prodotta. Dal 9 giugno è stata introdotta una diversa modalità di gestione della remunerazione per la fase di avvio dei nuovi impianti

Lo scambio sul posto (abbreviato SSP) è un particolare regime di gestione dell’energia elettrica prodotta da un impianto a fonti rinnovabili che permette un utilizzo virtualmente totale dell’energia prodotta dall’impianto. Lo schema di funzionamento è particolarmente semplice: durante i periodi della giornata in cui l’impianto produce energia in eccesso rispetto a quella richiesta dalle utenze a lui direttamente collegate, il surplus di energia viene immesso in rete e conteggiato economicamente (vale a dire viene assegnato un valore all’energia immessa in base al prezzo zonale orario di vendita dell’energia). In questo modo è possibile accumulare un credito con la rete (Conto Scambio, misurato in euro), prelevando dalla rete l’energia necessaria quando quella prodotta dall’impianto non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno delle utenze ad esso connesse. Chiaramente, come un conto corrente in cui è depositato del denaro, è possibile prelevare energia solo se ne abbiamo accumulata precedentemente.

Dal 09/06/2011 c’è una novità per i nuovi impianti entrati in esercizio, riguardante proprio la fase iniziale del funzionamento dello Scambio sul Posto. Infatti per gli impianti che hanno sottoscritto la convenzione di SSP prima del 9 giugno 2011, la fase di avvio era  favorita tramite il transitorio del Testo integrato per lo Scambio sul Posto (TISP) che prevedeva il riconoscimento da parte del GSE di un contributo Conto Scambio di partenza pari a 50€ per ogni kW di potenza installata. Quindi era possibile da subito giovare dei vantaggi di questo regime, senza attendere di “accumulare”  sufficiente credito nel proprio conto energetico. Tale contributo veniva riassorbito tramite conguagli successivi all’entrata a regime dell’impianto, proprio grazie all’energia immessa in rete e monetizzata nel Conto Scambio.

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con la Delibera ARG/elt 72/11, ha modificato le procedure per la definizione del contributo iniziale in Conto Scambio. Infatti a partire dal 9 giugno 2011, data di pubblicazione della deliberazione, è stato abrogato l’articolo 2 del TISP e quindi tale contributo in acconto viene riconosciuto in base a più parametri:

-          ammontare dei contributi unitari mediamente erogati dal GSE;

-          potenza dell’impianto;

-          numero di giorni in cui la convenzione risulta attiva nell’anno.

Questa modifica si è resa necessaria per allineare il regime di gestione dello Scambio sul Posto alle regole tecniche che lo definiscono (Testo Integrato per lo Scambio sul Posto - TISP, ARG/elt 184/08) e far terminare il periodo di transitorio.

Questa variazione non può che essere un vantaggio, in quanto un contributo iniziale commisurato al reale funzionamento dell’impianto permette di non appesantire il conto economico dello SSP, permettendone una più veloce entrata a regime.

  • Data inserimento: 01.07.11