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Monitoraggio dei corrispettivi - Rinviata al 1° luglio 2011 la decorrenza dell’adempimento

E’ stato prorogato di due mesi il termine a decorrere dal quale le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura devono essere obbligatoriamente comunicate

Con il decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge 122/2010, è stato introdotto l'obbligo, per tutti soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo pari o superiore a euro 3.000, al netto dell'IVA (limite elevato a euro 3600, al lordo dell'IVA applicata, per le operazioni documentate da scontrino o ricevute fiscali).

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011, prot. 59327, al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento del nuovo obbligo di comunicazione, viene rinviata al 1° luglio 2011 la decorrenza dell'obbligo per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Quindi, riepilogando, il calendario del nuovo adempimento risulta essere il seguente:

  • per il periodo d'imposta 2010: devono essere comunicate entro il 31 ottobre 2011 unicamente le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, di importo pari o superiore a euro 25.000 (al netto dell'IVA);
  • per il periodo d'imposta 2011:

-          sono escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale di importo pari o superiore a euro 3.600 (al lordo di IVA), effettuate fino al 30 giugno 2011;

-          devono essere comunicate entro il 30 aprile 2012 le cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate da scontrino/ricevuta fiscale di importo pari o superiore a euro 3.600 (al lordo di IVA), effettuate dal 1° luglio 2011;

-          devono essere comunicate, sempre entro il 30 aprile 2012, le cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate da fattura di importo pari o superiore a euro 3.000 (al netto dell'IVA), effettuate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

  • Data inserimento: 22.04.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 510