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Nuova disciplina dell’apprendistato: stato dell’arte nel settore artigiano.

In relazione alla scadenza del periodo transitorio di validità della vecchia disciplina dell’apprendistato nel settore artigiano non è stato ancora stipulato l’accordo interconfederale per attivare la nuova disciplina

Il 25 aprile 2012 scade il periodo transitorio di validità della disciplina dell’apprendistato secondo le vecchie regole previste dal D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi); dal 26 aprile pertanto, le assunzioni degli apprendisti dovranno necessariamente seguire le disposizioni previste nel D.Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato).

Tali nuove disposizioni prevedono, specie con riferimento all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che siano i contratti collettivi a disciplinare la durata del contratto nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. In pratica, diversamente da quanto avveniva in precedenza, per l’apprendistato professionalizzante (quello più usato) la predisposizione del progetto formativo, con la relativa quantificazione delle ore, non verrà più regolamentata dalle Regioni, ma sarà disciplinata direttamente dai contratti collettivi e verrà svolta sotto la responsabilità dell’azienda. Le Regioni potranno solo integrare la formazione aziendale con un’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

In merito a quanto sopra descritto, per consentire di attivare la disciplina dell’apprendistato secondo le nuove regole, in attesa che intervengano i singoli contratti collettivi di categoria, a livello nazionale Confartigianato ha già predisposto uno specifico accordo interconfederale per definire le linee guida per l’applicazione delle nuove regole previste nel Testo Unico, specie con riferimento alla costruzione dei piani formativi. La firma dell’accordo, inizialmente fissata per il 24 aprile u.s., è slittata al 3 maggio p.v., in quanto la parte sindacale si è riservata di fare alcune verifiche interne relativamente alla durata del periodo di apprendistato. Ne consegue che ad oggi, in attesa che venga sottoscritto il citato accordo interconfederale, essendo terminato il periodo transitorio che consentiva l’applicazione delle vecchie norme sull’apprendistato, non risulta possibile assumere apprendisti nel comparto artigiano.

  • Data inserimento: 26.04.12