Nuova normativa regionale per l'attività di tatuaggio e piercing
Requisiti e nuovi adempimenti per la tutela della professione e dei clienti
Con Delibera di Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 pubblicata nel B.U.R. n. 10/2013, sono stati emanati aggiornati gli indirizzi per la tutela della salute in connessione delle attività di tatuaggio e piercing. La presente normativa integra e sostituisce la precedente Dgr 2401/2010 e introduce alcune significative variazioni, in relazione ai seguenti ambiti.
Requisiti professionali1. i soggetti che d’ora in avanti intendono avviare un’attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti: avere compiuto diciotto anni di età ed essere in possesso dell’idoneità soggettiva, relativa alle conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari caratterizzanti tali attività e sui fattori di rischio per la salute che possono derivare dall’effettuazione degli stessi trattamenti;2. per l’ammissione al corso abilitante si deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado oppure di una qualifica professionale almeno triennale; 3. possono essere riconosciute come valide, a determinate condizioni, le attestazioni di abilitazione all'esercizio dell'attività rilasciate da altre Regioni, a condizione che i percorsi formativi siano conformi alle indicazioni contenute nelle linee guida stabilite dalla Regione Veneto; 4. i corsi per acquisire l’idoneità soggettiva potranno essere organizzati dalle Ulss territoriali e dai Centri di formazione accreditati.Avvio dell’attività1. vengono introdotte procedure più semplificate per l'avvio dell'attività: la Scia va presentata al Comune (corredata della documentazione analiticamente prescritta) il quale ne darà immediata informazione alla Azienda Ulss per l'attività di vigilanza; eliminato pertanto l'onere della preventiva acquisizione della idoneità sanitaria presso la Ulss competente, il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e soggettivi, saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Nuovi adempimenti1. è stata introdotta l’obbligo di richiedere il consenso informato scritto dell'utente, e l’obbligo della conservazione dello stesso per cinque anni;2. l'attività di tatuaggio e piercing può essere connessa all'attività di estetista, purché sia garantita l'indipendenza dei locali operativi delle due attività, ed il trucco permanente e semipermanente d’ora in avanti sono soggetti agli stessi requisiti del tatuaggio e piercing.
La Categoria Estetica di Confartigianato Vicenza sta inoltre chiarendo con la Regione alcuni aspetti della normativa che necessitano di ulteriori spiegazioni; nel frattempo le sedi Confartigianato sono a disposizione per eventuali informazioni.