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Nuove disposizioni governative in materia di quarantena ed isolamento

Con la pubblicazione in contemporanea del DL 229/2021 e della circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, sono state introdotte modifiche alle regole relative alla quarantena. Dalla lettura combinata della circolare e del DL, si evidenzia che:

Per i soggetti che:

  1. non sono vaccinati
  2. non hanno completato il ciclo vaccinale primario
  3. hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste
  4. hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

In caso di contatto stretto ad alto rischio con soggetto positivo, rimane inalterata l'attuale misura di quarantena, prevista in giorni 10 dall'ultima esposizione al caso, al termine dei quali risulti eseguito un test, molecolare o antigenico, che risulti negativo. 

Per i soggetti che:

  1. hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
  2. hanno tuttora in corso di validità il Green pass, purché asintomatici

In caso di contatto stretto al alto rischio , la quarantena dura 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare antigenico che risulti negativo;  

Per i soggetti asintomatici che:

  1. hanno ricevuto il “booster”  (terza dose) 
  2. hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
  3. sono guariti da infezione nei 120 giorni precedenti

In caso di contatto stretto ad alto rischio con soggetto positivo, non si applica la quarantena, ma è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina il quinto giorno; è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene al Covid alla prima comparsa di sintomi; se ancora asintomatici, il test va effettuato al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid. 

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta deriva dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per i contatti a basso rischio, qualora i soggetti abbiano indossato sempre mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria alcuna quarantena: tali soggetti dovranno seguire le precauzioni igienico-sanitarie ordinarie anti Covid. Se, invece, non è stato possibile garantire l'uso della mascherina tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

Per quanto concerne, infine, l'isolamento relativamente ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose “booster” o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, esso si riduce da 10 a 7 giorni purché i soggetti in questione siano sempre asintomatici o risultino asintomatici da almeno tre giorni, alla condizione che, al termine del periodo in questione, risulti eseguito un test molecolare od antigenico che abbia dato risultato negativo.   

Di seguito la circolare e uno schema riepilogativi di quanto sopra descritto 

  • Data inserimento: 03.01.22