NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA - NOVITA'
Con l'entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, viene meno la possibilità dell'impresa di completare la formazione sicurezza dei lavoratori neo-assunti entro i 60 giorni dall'assunzione.
Pertanto, qualora il neo-assunto risulti privo di formazione specifica per la categoria ed rischi presenti in azienda, diventa definitivo l'obbligo di erogare al dipendente la formazione (e, ove previsto, l'addestramento specifico) secondo le previsioni dell'art 37, comma 4 del D. lgs 81/2008 e cioè in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Nella sostanza, prima di adibire il nuovo assunto a mansioni produttive, occorre verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza. Non sono ammesse deroghe in tal senso.