Nuovo Regolamento Europeo sui gas fluorurati
Il regolamento sui gas fluorurati si pone l'obiettivo di protezione dell'ambiente, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
Tra le novità più rilevanti di questo nuovo regolamento, si evidenzia il fatto che, dal 1° gennaio 2025 non potranno essere immessi sul mercato anche gli aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici (es. gli inalatori per asma e malattie respiratorie), caricati con idrofluorocarburi (HFC) - principalmente si tratta del R134a), a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote. Questa specifica applicazione era stata finora esentata dal sistema quote CO2.
Secondo l’articolo 37 del nuovo regolamento, le “disposizioni transitorie” sono le seguenti:
- l’”etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature di FGAS”(ex art.12 del regolamento UE n. 517/2014) continua ad essere applicata fino al 31 dicembre 2024;
- l'articolo 14, paragrafo 2, comma 2 (disposizioni sulla “Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi”) e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 (disposizioni sulle “Comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso” di F-GAS) applicabile il 10 marzo 2024, continuano ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- la quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del nuovo regolamento;
- l’esenzione degli idrofluorocarburi usati per inalatori medici di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applica fino al 31 dicembre 2024.
Si allega il Regolamento 2024/573.