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Obblighi di legge sulla vendita di alcolici e ludopatie

Per effetto della recente Legge n. 189/2012 vengono posti nuovi obblighi ai titolari di pubblici esercizi e negozi di vendita.

Per  effetto della recente Legge n. 189/2012 vengono posti nuovi obblighi ai titolari di pubblici esercizi e negozi di vendita.

Un primo importante provvedimento è il divieto di vendita di alcoolici a chiunque abbia meno di 18 anni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chi incorre in questa sanzione, con pene più aspre per chi commette più di una volta tale violazione, fino alla sospensione dell’attività per tre mesi. Tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta, è pertanto fatto obbligo all’esercente di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.

Precisiamo tuttavia che un conto è la vendita degli alcolici per il loro consumo all’esterno dei locali, altro conto è la somministrazione per consumo interno: in questo secondo caso, in base all’art. 689 del Codice penale, è vietato il servizio di bevande alcooliche a minori di anni sedici (come anche a persone che appaiono affette da malattia di mente, deficienza psichica, ecc.).

Un secondo provvedimento riguarda i pubblici esercizi al cui interno sono ospitate macchine da gioco a pagamento con vincite in denaro (slot machine, Lotto, Gratta e vinci o qualsiasi altra forma di gioco a pagamento), i cui abitudinari clienti possono incorrere nel rischio di “ludopatia”, ovvero in condizioni di dipendenza patologica da tali giochi.

A partire dal 1° gennaio 2013 vige l’obbligo di esporre un cartello informativo riportanti le indicazioni predisposte dalle ULSS locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco, e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo.

Anche in questo caso, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla norma in questione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro nei confronti del titolare della sala, del pubblico esercizio o del punto di raccolta dei giochi.

  • Data inserimento: 05.02.13