OT23 INAIL 2027: pubblicato il nuovo modello per lo sconto tariffario
l'INAIL ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello OT23 aggiornato per l'anno 2027, insieme alla relativa guida alla compilazione. Lo strumento consente alle aziende che realizzano azioni migliorative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro — ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente — di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa applicato ai premi assicurativi.
La percentuale di sconto varia in base alle dimensioni aziendali: si va dal 28% per le realtà che impiegano fino a 10 lavoratori-anno, fino al 5% per quelle con oltre 200 lavoratori-anno. Per le attività nei primi due anni dall'avvio, la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell'8%.
Il modello individua gli interventi da realizzare nel corso del 2026 per poter accedere alla riduzione. La relativa domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 1° marzo 2027, attraverso il servizio online dedicato che l'INAIL metterà a disposizione delle aziende nei prossimi mesi. Per ogni intervento selezionato, l'impresa dovrà trasmettere, insieme all'istanza di riduzione del tasso, la relativa documentazione probante, idonea a dimostrare l'effettiva realizzazione di quanto dichiarato.
Alla luce dell'aumento degli infortuni avvenuti su strada — compresi quelli in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro — il modello 2027 prevede diverse iniziative volte a ridurre il rischio stradale. Tra queste rientrano la messa a disposizione di servizi collettivi di trasporto casa-lavoro e la realizzazione di interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro.
Il modello assegna inoltre un peso maggiore ai corsi teorico-pratici di guida sicura e all'installazione di dispositivi di sicurezza non obbligatori sui veicoli aziendali, tra cui:
- sistemi di blocco dell'accensione in caso di stato di ebbrezza del conducente (ignition interlock);
- sistemi di avviso per la stanchezza del conducente;
- sistemi di frenata di emergenza
Il modello OT23 2027 conferma la sua articolazione in sei sezioni, per un totale di 65 voci complessive:
- Sezione A — prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
- Sezione B — prevenzione del rischio stradale;
- Sezione C — prevenzione delle malattie professionali;
- Sezione D — formazione, addestramento e informazione;
- Sezione E — gestione della salute e sicurezza con misure organizzative;
- Sezione F — gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale.
Le voci sono classificate in due tipologie, A e B, in ragione della loro maggiore o minore valenza prevenzionale. Per fruire della riduzione, l'azienda deve aver realizzato nel corso del 2026 almeno un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Il modello 2027 presenta complessivamente 35 voci di tipo A e 30 voci di tipo B.
Le novità del modello 2027
Il modello 2027 introduce due nuovi interventi. Il primo, F-10, di tipo A, riguarda l'installazione di elementi strutturali (serramenti) e di sistemi di evacuazione fumi in grado di garantire la tenuta anche in presenza di fumi freddi in caso di incendio. Il secondo, D-5, di tipo B, riguarda la formazione dei lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure come addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (RCP): percorsi formativi distinti e alternativi tra loro, non un'unica figura polivalente.
È stato invece eliminato l'intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, corrispondente alla voce A-3.6 del precedente modulo. La misura era infatti potenzialmente destinata alle sole aziende agricole, escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
Per il 2027 sono state inoltre ulteriormente rafforzate le voci, già presenti nel modello precedente, che promuovono la salute globale dei lavoratori e la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti: si tratta degli interventi C-4.1, C-5.1 e C-5.2. La modifica più rilevante riguarda l'intervento C-5.1, ora esteso anche alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l'obiettivo di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.
La revisione del modello tiene conto anche delle più recenti innovazioni normative, in particolare dell'Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del decreto n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla legge n. 198 del 29 dicembre 2025. Quest'ultimo ha introdotto, tra gli obblighi del medico competente, quello di fornire ai lavoratori informazioni sull'importanza della prevenzione oncologica e di promuoverne l'adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza. Gli interventi del modello OT23 promuovono di conseguenza la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori, attraverso azioni formative, protocolli con strutture sanitarie, screening di valutazione e prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche.
Il decreto 159/2025 ha inoltre inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela dei lavoratori. Di conseguenza, l'intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure focalizzate sulla segnalazione immediata, sulla presa in carico tempestiva delle segnalazioni e sulla tutela delle persone coinvolte.

