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Approvo

Parere della Commissione Regionale Artigianato su legge regionale panificazione

Aggiornamento sulla figura di Responsabile nell’attività di panificazione

La Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Veneto (C.R.A.) ha recentemente espresso dei chiarimenti importanti sulla figura del responsabile dell’attività produttiva per le imprese di panificazione.

In particolare con parere prot. n. 300575 del 21 luglio u.s., la C.R.A. ha precisato che l’art. 5 della Legge regionale n. 36/2013 in tema di panificazione, nel disciplinare la figura del responsabile dell’attività produttiva ha inteso individuare una figura che detiene la responsabilità della produzione sia in ordine alla formazione ed esperienza professionale, sia di garanzia di qualità del prodotto e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro: figura che non è da considerarsi come “responsabile tecnico” (cosi come solitamente inteso in altre attività normate da leggi professionali) e che potrebbe anche NON coincidere con la persona del titolare dell’impresa o con il socio lavorante. La C.R.A. ha precisato che proprio in quest’ultima ipotesi di non coincidenza del responsabile dell’attività produttiva con il titolare dell’impresa o con il socio lavorante, l’impresa può ugualmente considerarsi impresa con qualifica artigiana purchè tuttavia risponda ai requisiti di artigianalità disciplinati dalla legge n. 443/1985.

  • Data inserimento: 07.08.15