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Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero

Con il decreto legislativo n. 19 del 19/02/2014 è stata ampliata la normativa sulla sicurezza sul lavoro, con riferimento al settore ospedaliero e sanitario

Il decreto legislativo 19/02/2014, n. 19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19/02/2014, n. 57, riguarda “l’attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”

Con questo decreto è stato ampliata la normativa sulla sicurezza sul lavoro, con riferimento alla “protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. Praticamente è stato inserito un nuovo titolo (il X-bis) al decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro), composto da 7 articoli.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di  un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprenditi, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee  per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni   sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle  tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali  legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro  rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione  un ordine di priorità rispondente ai principi  generali dell'articolo 6 della direttiva

89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva  2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di   coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;

f)  a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e  monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

 

In allegato si riporta il decreto legislativo n. 19 del 19/02/2014

  • Data inserimento: 29.06.14