Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Prevenzione incendi: depositi GPL fino a 13 m³: indicazioni applicative del decreto del ministero dell’interno 4 marzo 2014

Nel 2014 il Ministero dell'Interno aveva diffuso una circolare che ha fornito alcuni chiarimenti applicativi

In relazione alle regole di prevenzione incendi, con riferimento alla installazione di serbatoi per depositi di GPL fino a 13 m³, vale la pena di segnalare che il Ministero dell’interno, con specifica circolare (prot. N. 13818 del 21/03/2014), aveva fornito, nel 2014 alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione del decreto ministeriale 04/03/2014.

Il DM 4 marzo 2014 ha modificato la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL (contenuta nel DM 14 maggio 2004) e, per quanto concerne le modifiche del punto 5.2.4 dell'allegato al DM 2004, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi "possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità."

Con la circola citata il Ministero dell'Interno chiarisce che, nel caso non possano essere realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra richiamato, si potrà ricorrere all'istituto della deroga, di cui all'art.7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l'utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, di stabilità e durabilità.

Inoltre, la circolare evidenzia (chiarendo il punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 2014) che “l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale”.

Infine, il Ministero dell'Interno precisa che “termine  - area privata aperta al pubblico -, indicato nel punto 9.Ibis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all'attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l'accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso”.

In allegato la circolare del Ministero dell’interno del 21/03/2014.

  • Data inserimento: 25.04.16