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Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati

Interessati gli enti e i privati responsabili delle attività riportate nell’allegato I, categoria B e C, del decreto n. 151/2011 riguardante il regolamento di semplificazione della disciplina sulla prevenzione incendi

L’articolo 3 del Dpr n. 151/2011, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività riportate nell'allegato I, categorie B e C, del decreto citato, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del Fuoco, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. A seguito della emanazione del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, all’articolo 38, viene disposto che tali soggetti sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare, sopra citata, qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto evidenziato, gli altri soggetti (enti e privati) devono presentare l’istanza preliminare entro tre anni dalla data in vigore dello stesso (quindi entro il 22/09/2014).

In allegato il DPR n. 151 del 2011.

Decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, articolo 38

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei  requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data  di  entrata in vigore dello stesso.)

  • Data inserimento: 24.07.14