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Pubblicata la Legge Regionale n. 28 del 25/09/2014: Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"

Eliminato l’obbligo, in capo al progettista o costruttore, di installare nell’edificio dei dispositivi di sicurezza in quota a carattere permanente

E’ stata pubblicata sul BUR n. 94 del 30/09/2014 della Regione Veneto la Legge Regionale  n. 28 del 25 settembre 2014 dal titolo: Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

L’articolo 79 bis della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, imponeva che i progetti degli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ad edifici esistenti dovessero comprendere tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, “idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.

Con la modifica introdotta, vengono soppresse dall’articolo 79 bis  le parole “anche nella successiva fase di manutenzione”, eliminando quindi l’obbligo, in capo al progettista o costruttore, di installare nell’edificio dei dispositivi di sicurezza in quota a carattere permanente.

L’articolo 2 della L.R. 28/2014 si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.

  • Data inserimento: 16.10.14