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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che detta scadenze differenziate in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

Il decreto riguarda gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016

Con il decreto del Ministero dell’interno 12/05/2016 sono state dettate le prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica

Praticamente gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti riportati nel decreto stesso, riportato in allegato.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del D.P.R. 151/2011.

Per gli edifici scolastici e il locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto ministeriale dell’interno del 26/08/1992, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il 31/12/2016.

  • Data inserimento: 10.06.16