Regime dei minimi - Dal 1° gennaio si cambia
Con i Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate pubblicati il 22 dicembre, sono state diffuse le disposizioni attuative del regime dei minimi alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 27 del D.L. 98/2011.
Con un primo provvedimento viene disciplinato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 27 del D.L. 98/2011 sancendo che, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, restano applicabili le norme che disciplinano i "vecchi minimi" (commi da 96 a 117 della Legge 244/2007 e D.M. 2 gennaio 2008).
Vengono confermati i requisiti per l'accesso:
- inizio dell'attività dopo il 31 dicembre 2007 o dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, allo svolgimento effettivo dell'attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possesso dei requisiti "tradizionali" dei minimi e di quelli nuovi previsti dal comma 2 dell'art. 27 (novità dell'attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, fatto salvo il caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per quello delle nuove iniziative produttive possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l'impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento, opportunamente, precisa che "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".
Con un secondo provvedimento, viene regolato il regime semplificato applicabile agli "ex minimi", di cui al comma 3 dell'art. 27 del D.L. 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d'inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
I contribuenti che si avvalgono di tale regime, pur determinando il reddito con i criteri previsti per i semplificati, sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell'acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l'assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
Sul tema seguirà apposito approfondimento agli inizi di gennaio 2012.