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REGISTRI TELEMATICI PER LATTE IN POLVERE E SOSTANZE ZUCCHERINE

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sta realizzando la cosiddetta “dematerializzazione dei registri di carico e scarico” .

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sta realizzando la cosiddetta “dematerializzazione dei registri di carico e scarico” con decreti, in attuazione a quanto disposto dal decreto legge n. 91/2014 (Decreto Legge Competitività), convertito nella legge n. 116/2014.

La dematerializzazione, oltre al registro delle sostanze zuccherine, riguarda anche i registri di carico e scarico :

‐ del latte in polvere ed altri latti conservati;

‐ del burro

‐ degli sfarinati e delle paste.   

Registro delle sostanze zuccherine

Il registro in modalità telematica (dematerializzato) è disponibile nel portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) a decorrere dal 1° marzo 2015 e potrà essere tenuto in formato cartaceo fino e non oltre al 30 giugno 2015.

Nulla cambia rispetto a chi è tenuto al registro, cambia solo la modalità, da cartaceo a telematico su portale SIAN.

Ricordiamo i soggetti obbligati a detenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla L. 82/2006:

I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

 A tutti gli utilizzatori di saccarosio, glucosio e isoglucosio acquistati dai produttori, dagli importatori e dai grossisti, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico e di annotarvi giornalmente i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate per prodotti omogenei.

Registro del latte in polvere e di altri latti conservati (ved. normativa allegata)

Il Ministero con decreto n. 9/2015 ha diramato le istruzioni per sostituire il registro di carico e scarico di latte in polvere o di latti comunque conservati, tenuti dai produttori, dagli importatori, dai grossisti e dagli utilizzatori.  Anche in questo caso, il registro viene dematerializzato e realizzato nell’ambito del SIAN.   

Ricordiamo che l'art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138 prevede l'obbligo di tenuta di uno specifico Registro di Carico e Scarico del latte in polvere per gli utilizzatori che detengono confezioni di peso superiore a 1 kg.

Sanzioni

Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato, se ne ricorrono le condizioni, si applica l’istituto della diffida con cui l’operatore viene sollecitato ad adempiere alle prescrizione violata, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato delle sostanze zuccherine, continuano ad applicarsi le sanzioni di cui all’art. 35, commi 14, lett. c).  e 15 della legge n. 82/2006, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 euro a 15.000 euro per gli utilizzatori che non tengono il registro di carico e scarico non vi effettuano le prescritte annotazioni. La sanzione pecuniaria è ridotta alla metà, se le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.  

Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato del latte conservato, si continuano ad applicare la sanzione prevista dall’art. 6 punto 3, della legge n. 138/1974.

La responsabilità dell’operatore è esclusa, in quanto l’errore non dipenda da sua colpa, se le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato derivano da malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN.

Per ulteriori informazioni contatto dr. Valentina Saccarola (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  • Data inserimento: 10.04.15