Registro per imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola
Riceviamo e pubblichiamo nota pervenuta da Confartigianato nazionale:
Il Decreto 1° ottobre 2024 “Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale” del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7- 11-2024), ha introdotto – in attuazione dell’art. 1, commi da 139 a 142 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii – l’obbligo di registrazione al registro delle produzioni cerealicole (realizzato in ambito SIAN) per gli operatori della filiera cerealicola: aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o più prodotti.
Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali.
Il Decreto specifica che:
- gli operatori sono tenuti a registrare trimestralmente i prodotti (di provenienza nazionale, UE o importati da paesi terzi) entro il giorno 20 del mese successivo alla realizzazione delle operazioni;
- sono oggetto di registrazione i seguenti prodotti: frumento duro; frumento tenero e frumento segalato; granturco; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola;
- la registrazione deve essere effettuata in forma cumulativa e aggregata per le
operazioni di carico e scarico relative a quantità di singolo prodotto superiori a:
- frumento duro: 30 tonnellate annue;
- frumento tenero: 40 t annue;
- mais: 80 t annue;
- orzo: 40 t annue;
- sorgo: 60 t annue;
- avena: 30 t annue;
- farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola: 30 t annue.
Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per effettuare le operazioni di registrazione previste.
Si segnala che:
a partire dal 31° luglio 2025, i soggetti obbligati che non provvederanno a registrare i prodotti secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 500 a euro 2.000);
a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e gestione del registro telematico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 a euro 4.000);
nei casi di anomalie tecniche di servizio dovute a malfunzionamento del portale SIAN e comunicate agli utenti, le violazioni per l'irregolare tenuta del registro non sono in capo alla responsabilità degli operatori.
Per ulteriori specifiche si rimanda alla scheda di sintesi del provvedimento e all’Allegato del DM dove sarà possibile consultare le modalità di tenuta del registro telematico dei cereali.