Regola tecnica di prevenzione incendi - Diesel tank fino a 9.000 litri
Con il decreto del Ministero dell’interno 22/11/2017, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili, ad uso privato, destinati all’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio).
Le disposizioni del decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.
Obiettivi
I contenitori-distributori disciplinati da questo decreto devono essere installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
In funzione degli obiettivi citati è stata approvata la regola tecnica allegata al decreto.
Il decreto si applica ai contenitori-distributori con le seguenti caratteristiche:
destinati ad uso privato;
installati fuori terra;
capacità geometrica non superiore a 9 m³;
essere destinati ad erogare gasolio (carburante avente punto di infiammabilità di oltre 65° C e sino a 125° C o con un punto di infiammabilità non inferiore comunque a 55° C).
Il decreto interessa anche i contenitori-distributori di nuova installazione e quelli esistenti alla data del 5 gennaio 2018, che:
non sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o non è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 4 del DPR 01/08/2011, n. 151, concernente il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
non sono stati pianificati, o non sono in corso lavori d’installazione dei contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR 01/08/2011, n. 151.
Successivamente al decreto sopra citato è stato emanato il decreto del Ministero dell’Interno 10/05/2018 riguardante alcune disposizioni transitorie che stabiliscono quanto segue:
“1. La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il 18/05/2018).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017”.
In allegato il decreto del Ministero dell’Interno 22/11/2017, con la relativa regola tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 06/12/2017, n. 285 e il decreto del Ministero dell’Interno 10/05/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/05/2018.