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Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³

Il decreto del Ministro dell’interno 04/03/2014 ha apportato modifiche ed integrazioni alla regola tecnica per i depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³

Il decreto ha formulato disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive dal decreto del Ministro dell’interno del 14/05/2004. Tale decreto peraltro già modificato dal decreto del ministero dell’interno del 05/07/2005 stabilisce la regola tecnica per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civici, industriali, artigianali e agricoli.

Le disposizioni di questo decreto si applicano ai depositi di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso  (quindi dalla data 14/04/2014), in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti.

Le disposizioni di questo decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell’articolo 3 del DPR 01/08/2011, n. 151.  

In allegato il testo della regola tecnica aggiornata con il decreto del Ministro dell’interno 04/03/2014.

Il decreto del Ministro dell’interno 04/03/2014 contenente “Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14/05/2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15/03/2014, n. 62.

  • Data inserimento: 02.09.14