Reverse charge sui cellulari e componenti di personal computer dal 1° aprile 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata dell’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per l’estensione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer. Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: la norma nazionale (art.17, co.6, lett. b e c del DPR n.633/72) fa riferimento alla cessione di personal computer, telefoni cellulari e rispettivi componenti ed accessori. Il documento di prassi ministeriale, invece, ribadisce che l’autorizzazione comunitaria all’applicazione interna dell’inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari (non cessione di loro componenti ed accessori) e dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (non cessione di personal computer). Pertanto, il reverse charge si applicherà alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti continueranno a vedersi addebitata l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.