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Approvo

Riduzione del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per le aziende attive nel primo biennio, se in regola con le norme sulla sicurezza

Per ottenere il beneficio bisogna rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dichiarando (quindi autocertificando) il rispetto di alcune di queste

Nel primo biennio di attività le aziende hanno la possibilità di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, sempre che siano rispettate le norme di prevenzione di igiene degli infortuni.  Va precisato che nel medesimo biennio il tasso medio nazionale può essere diminuito o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Sostanzialmente, anche nel primo biennio di attività, vige la regola del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L’opportunità di riduzione del tasso medio di tariffa è prevista dall’articolo 20 del decreto del ministero del lavoro 12/12/2000.

La riduzione è stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.

Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione in questione, con istanza motivata - da spedire alla competente sede territoriale dell'Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni necessarie. Come già riportato sopra, in caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Il modulo di domanda da utilizzare è composto:

una scheda informativa generale

riporta i dati anagrafici dell’azienda e il P.A.T..

Domanda di riduzione

Il titolare dell’azienda chiede la riduzione del tasso medio di tariffa e dichiara che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. Inoltre chiede anche la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013, articolo 1, comma 128 (riportato in fondo alla presente nota).

Dichiarazione del richiedente

E’ una dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione, relativamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La sezione che propone i seguenti interventi

la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente;

- il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal decreto legislativo 81/2008 o nei casi consentiti dal decreto legislativo 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di apposito corso;

- gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente;

- la segnaletica di sicurezza e regolarmente affissa;

- le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità;

- i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti;

- si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato;

- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un’adeguata formazione;

- sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza e si è provveduto alla loro formazione;

- sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

- nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza;

- i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi;

- dove previsto i lavoratori sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica;

- in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI).

Entro quando deve essere presentata la domanda di riduzione

Per le aziende che hanno appena iniziato la propria attività, la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online disponibili sul sito www.inail.it.

La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro può essere inviata:

- contestualmente alla denuncia dei lavori

- successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività)

Valutazione e decisione

L'Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato

Aumento del 15% del tasso medio di tariffa Inail, per le aziende che non rispettano la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Previsto dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, l’aumento è applicato dall’Inail quando, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Il provvedimento dell’Inail, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In allegato il modulo della domanda e la guida alla compilazione dello stesso.

Il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza ha attivato un servizio di assistenza per la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza e per la predisposizione della domanda di riduzione del premio Inail. Per informazioni: tel. 0444 168420/430 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Art. 1, comma 128

Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:

articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Data inserimento: 23.01.17