Settore Comunicazione. Conferma EET: Accordo 22.02.2011
Il giorno 22 febbraio 2011. la Confartigianato del Veneto ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore un Accordo Regionale per il settore artigiano della Comunicazione.
Il testo integrale dell’accordo è allegato in calce alla presente notizia.
L’Accordo conferma l’erogazione dell’EET per il periodo dal 01.02.2011 al 31.08.2011.
Tale elemento va riconosciuto ai soli apprendisti assunti ex L.196/97 (e quindi non agli assunti con l’apprendistato professionalizzante).
VERBALE DI INCONTRO PER L’EROGAZIONE
DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET) PER IL PERIODO FEBBRAIO 2011 – AGOSTO 2011
PER I LAVORATORI DEL SETTORE COMUNICAZIONE ARTIGIANO DEL VENETO
Il giorno 22 febbraio 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto si sono incontrate:
- la CONFARTIGIANATO del Veneto rappresentata, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal Presidente regionale della categoria Rinaldo Pellizzari con l’assistenza del Segretario Regionale Luciano Braga, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliato e dal signor Umberto D’Aliberti;
e
- la FISTEL - CISL rappresentata dal sig. Danilo Bosco;
- la SLC - CGIL rappresentata dai sigg.ri Bau’ Sergio e Loris Brugnera;
- la UILCOM- UIL rappresentata daI sigg.ri . Enrico De Giuli e Roberto Gasparin;
Premesso che:
- Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del 30 agosto 2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della comunicazione del Veneto prevede l’Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla “Legge 24.12.207 nr. 247 art. 1) comma 67” ed al “Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008”, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell’art. 53 L.n. 122/2010(contratto di produttività), collegato all’andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento maggio 2010 / novembre 2010;
- il medesimo articolo prevede che per l’erogazione dell’Elemento Economico Territoriale, le Parti debbano verificare l’andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemente stabilita nell’EBAV;
Le Parti verificato che (dati Ebav):
- il numero di imprese pur avendo un saldo negativo del -3,3% nel periodo di riferimento (maggio/novembre 2010) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (maggio/novembre 2009) rientra nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro;
- il numero dei lavoratori pur avendo un saldo negativo di – 4,2% nel periodo di riferimento (maggio/novembre 2010) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (maggio/novembre 2009) rientra nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro;
- che il numero delle ore medie di sospensione nel periodo maggio 2010 – novembre 2010 rientra nei limiti del parametro del succitato CCRL.
Tenuto conto che tutti i parametri rientrano nei limiti previsti dal succitato contratto collettivo regionale del 30 agosto 2010 punto 2),
concordano quanto segue:
-1-
a far data 01 febbraio 2011 e fino alla data del 31 agosto 2011 sarà erogato, ai lavoratori (quadri, impiegati, operai ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore Grafici e Fotografi Artigiani nel periodo di riferimento (maggio/novembre 2010) e per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate, l’ E.E.T. seguente:
LIVELLI
|
EET (quota mensile) dal 01.02.11 al 31.08.11 |
EET (quota oraria) dal 01.02.11 al 31.08.11 |
1 A
|
43,22
|
0,24983
|
1 B
|
36,72
|
0,21225
|
2
|
33,03
|
0,19092
|
3
|
29,69
|
0,17162
|
4
|
26,00
|
0,15029
|
5 Bis
|
21,96
|
0,12694
|
5
|
20,03
|
0,11578
|
6
|
17,57
|
0,10156
|
- 2 -
Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l’EET nella misura del 70% dell’importo spettante rispettivamente all’operaio di livello 5°Bis (per il 1° gruppo ed il gruppo per assunti con età superiore a 24 anni) o del liv. 5° (per i gruppi 2° – 3° - impiegati), a condizione che possano far valere un’anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.-
- 3 -
L’EET è escluso ai fini del computo del TFR.
- 4 -
Le Parti ribadiscono che l’EET previsto nel CCRL del 30.08.2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-
- 5 -
Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) Contratto Collettivo regionale del 30 agosto 2010.