Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Sicurezza – Sistema artigiano degli RTLS: attivato l’accesso anche per le aziende non artigiane

Attivata da settembre 2011 la possibilità per le aziende non artigiane di adesione al sistema dell’artigianato veneto sulla rappresentanza territoriale dei lavoratori sulla sicurezza (RTLS).

La possibilità’ di adesione al sistema dell’artigianato veneto sulla rappresentanza territoriale dei lavoratori sulla sicurezza (RTLS) da parte delle aziende non artigiane iscritte a Confartigianato e che applicano contrattazione non artigiana, rappresenta una novità rispetto al passato ed è stata prevista dall’accordo interconfederale regionale sulla sicurezza del 21 ottobre 2010.
Facendo seguito a tale disposizione sono state prodotte le opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento dell’EBAV.
Sulla base di tali variazioni, l’Ente ha formalmente attivato il nuovo versamento destinato al Cobis da parte delle imprese non artigiane intenzionate ad usufruire del medesimo sistema della rappresentanza territoriale della sicurezza (RLST) già in attivato nell’artigianato.
Tale adesione è una facoltà dell’azienda non artigiana, priva del RLS aziendale, che intenda avvalersi del sistema del rappresentante territoriale aderendo al COBIS, tramite il versamento all’Ebav della relativa quota annua di euro 18,75

Quali sono le imprese che possono essere interessate all’adesione al sistema COBIS
Le imprese interessate sono quelle non artigiane e non edili, iscritte a Confartigianato, che non applicano contrattazione artigiana e nelle quali non vi sia stata al proprio interno la nomina del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (senza RLS), siano esse con un organico fino a 15 dipendenti che superiore ai 15.
Ricordiamo che questa opzione non riguarda le aziende non artigiane che applicano la contrattazione artigiana perché ricomprese nella sfera di applicazione di alcuni contratti artigiani. Queste aziende sono già tenute contrattualmente alla completa contribuzione all’Ebav. 

Modalità di adesione
Qualora intendano aderire al sistema COBIS, tali imprese sono tenute a:
Compilare il modello B01 on line;

  • Il versamento è pari alla quota annua per dipendente di € 18,75 rapportata a mese (1,56€ ). La quota da versare potrà subire  eventuali modifiche,  in relazione  alle stesse specifiche previste per le quote EBAV ( vedi accordo del 14.12.2010  C punto 11).
  • Per il versamento si dovrà utilizzare esclusivamente il modello Freccia.

ATTENZIONE
Non dovrà essere in nessun caso utilizzato il mod. F24 in quanto tale modello è legato al versamento della totalità delle quote Ebav previste per le imprese artigiane  o per le imprese che applicano la contrattazione artigiana. 

Data di inizio dell’adesione al sistema COBIS
A questo riguardo ricordiamo che l’accordo interconfederale regionale sulla sicurezza già citato ha previsto la possibilità dell’adesione delle “imprese non artigiane” al sistema Cobis a partire dal 1 gennaio 2011.
In realtà, prima di giungere all’attivazione di nuovo versamento, Ebav ha dovuto modificare lo Statuto e del Regolamento, modifica che è stata approvata solo con il mese di giugno 2011. Di fatto tale possibilità di adesione decorre con il mese di settembre 2011 (primo versamento 16 ottobre 2011).
L’adesione da questo mese comporta, oltre ad entrare nel meccanismo territoriale della rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza, anche la possibilità di partecipare dopo tre mesi di versamento (da dicembre) alle iniziative promosse dal COBIS. Per le adesioni dopo il 16 ottobre, la possibilità di richiedere tali prestazioni è condizionata alle relative regole Ebav (accesso alle prestazioni dopo 12 mesi dall’adesione).

Convenienza del versamento da parte di queste aziende non artigiane.
Posto che l’adesione al sistema è su base volontaria, e quindi non esistono vincoli di alcuna natura per le imprese, tre sono i fattori che rendono conveniente la relativa adesione:

  • prossima attivazione in sede ministeriale del Fondo di cui all’ art. 52 Dlg 81. Tale fondo, previsto dal D. Lgs 81 e non ancora attivato, sarà costituito presso l’Inail, e raccoglierà le quote a carico impresa per sostenere la rappresentanza territoriale, gli organismi paritetici, la formazione dei datori di lavoro delle piccole e media imprese (…….). Saranno tenute al versamento a tale fondo le imprese prive di RLS o RLST per le quali la contrattazione non abbia costituito sistemi di rappresentanza e di pariteticità migliorativi o di pari livello.

Con il versamento al Cobis per il sistema di rappresentanza (RTLS) artigiano veneto, queste “imprese non artigiane” saranno esonerate, parimenti alle imprese artigiane, al versamento al Fondo sopracitato. 

  • Partecipazione ad un sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza già strutturato

Un sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza presenta indubbiamente alcuni importanti  vantaggi. Infatti la rappresentanza aziendale, assimilabile alle altre forme di rappresentanza, può portare ad alcune forti limitazioni nella gestione del personale da parte del datore di lavoro (ad esempio nel caso di trasferimento o di licenziamento individuale o collettivo).
In secondo luogo, con il versamento a COBIS si aderisce ad uno specifico sistema di rappresentanza, quello dell’artigianato veneto, che è già strutturato ed all’interno di una logica di relazioni sindacali governate dalle parti. Al contrario, il futuro versamento al Fondo ex art.52 citato in precedenza, darà luogo all’ istituzione di rappresentanti territoriali della sicurezza, nominati dalle OOSS ma svincolati da qualsiasi regolamentazione pattizia  e da qualsiasi procedura che determini le modalità di approccio alle imprese. 

  • Partecipazione alle iniziative di Cobis

L’adesione al sistema COBIS permette infine a queste “imprese non artigiane” di partecipare alle iniziative promosse e finanziate dallo stesso in materia di sicurezza. (Per l’adesione entro il 16 ottobre p.v. l’accesso alle prestazioni è possibile dal terzo mese successivo a quello del primo versamento, successivamente si scontano 12 mesi di versamento)
In particolare, tra queste iniziative, ricordiamo la Convenzione INAIL - COBIS del 10 febbraio us, le cui prestazioni sono state previste con le schede A25 e A26.

ATTENZIONE

L’adesione al sistema COBIS non significa adesione all’Ente Bilaterale: pertanto “le imprese non artigiane” non saranno iscritte alla gestione dei servizi Ebav e non potranno essere richieste dall’impresa e dai propri dipendenti le relative prestazioni. 

  • Data inserimento: 21.09.11