STRUTTURE AUTORIZZATE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E NON ACCREDITATE CON IL SSN: OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI PER LE SPESE SANITARIE
L’articolo 3, comma 3, decreto legislativo n. 175/2014 ha previsto l’obbligo di trasmissione al Sistema TS dei dati relativi a spese sanitarie a carico di determinate categorie di soggetti (ASL, ospedali, farmacie pubbliche e private, altre strutture accreditate, medici chirurghi ed odontoiatri) dal 2015.
Tale adempimento è stato esteso, dal 2016, alle prestazioni sanitarie erogate anche dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate: la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 949, lett. a), legge n. 208/2015), ha infatti integrato in tal senso l’articolo 3, comma 3, decreto legislativo n. 175/2014.
Il decreto ministeriale 2 agosto 2016, all'articolo 1, comma 1, lett. k), definisce le “strutture autorizzate” citate facendo riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8-ter decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1991 e ai sensi dell’articolo 70, comma 2, decreto legislativo n. 193 del 2006. L’articolo 8-ter fa riferimento a autorizzazioni concesse a strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
Adempimenti propedeutici alla trasmissione: le credenziali di accesso al sistema TS
Per poter effettuare la trasmissione dei dati, le strutture autorizzate hanno l’obbligo di richiedere al Ministero dell’Economia e finanze le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (https://sistemats3.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf). La richiesta delle credenziali deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria. Come specificato nell’Allegato A, par. 4.1, D.M. 2 agosto 2016, il procedimento di richiesta delle credenziali è attivato dal legale rappresentante o, in alternativa, dal direttore sanitario della struttura autorizzata, che deve inserire nell'apposita area del Sistema TS i dati della struttura che rappresenta o dirige.
Una volta ricevuta la richiesta, il Ministero dell’Economia e delle finanze chiede agli Enti autorizzatori (Regioni, Provincie autonome o Comuni) di verificare entro i successivi 30 giorni la validità dell’autorizzazione. A seguito delle predette verifiche, il Ministero dell’Economia e finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, Decreto 2 agosto 2016, comunica alla struttura autorizzata:
- in caso di esito positivo dei controlli, le credenziali di accesso;
- in caso di esito negativo dei controlli, ovvero di mancata comunicazione dell’esito da parte degli Enti autorizzatori, di non poter rilasciare le credenziali.
La trasmissione dei dati da parte delle strutture autorizzate e non accreditate
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie deve essere effettuata da parte delle strutture autorizzate secondo quanto stabilito dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it). In ogni caso, la trasmissione deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito (quindi, entro il 31 gennaio 2017, per le spese relative al 2016). Al riguardo, l’articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 2 agosto 2016, richiama anche per i soggetti autorizzati la medesima tempistica prevista per i soggetti autorizzati e accreditati, tenuti all’invio ai sensi del D.M. 31 luglio 2015.