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Approvo

Terre e rocce da scavo – Commento alla struttura del regolamento approvato con il Decreto 10 Agosto 2012 n. 161

Il decreto n. 161 del 10 agosto 2012 n. 161, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, di cui si allega copia integrale, apporta numerose modifiche alla precedente gestione delle terre e rocce da scavo nella Regione Veneto.

Tale regolamento fornisce, innanzitutto, la definizione dei “materiali da scavo” tra cui sono compresi gli scavi in genere, le perforazioni, le trivellazioni ecc., le opere infrastrutturali in genere (galleria diga, strada, le rimozioni ed il  livellamento di opere in terra, i materiali litoidi in genere  provenienti da alvei e , cosa molto importante, i residui di lavorazione dei materiali lapidei - marmi, graniti, pietre ecc.).

L’ambito di applicazione del regolamento riguarda i materiali da scavo succitati, da cui sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente da lavori di demolizione di edifici e altri manufatti preesistenti, la cui gestione riguarda la parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Il materiale da scavo può essere utilizzato come sottoprodotto, esulando dalla normativa riguardante i rifiuti, quando risponde ai seguenti requisiti:

-          Il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo non è la produzione di tale materiale;

-          Il materiale da scavo viene utilizzato in conformità al piano di utilizzo per reinterri ecc. o in sostituzione dei materiali di cava;

-          Il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente o senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale secondo precisi criteri riportati negli allegati del presente decreto.

-          Il materiale da scavo soddisfa appositi requisiti di qualità ambientale.

La sussistenza dei requisiti appena enunciati è dimostrata tramite il piano di utilizzo.

Tale piano costituisce il punto focale del decreto riguardante le terre e rocce da scavo e la sua realizzazione è ben codificata nell’apposito allegato al decreto stesso. E’ importante sottolineare che il piano va presentato all’autorità competente, cioè a quella che rilascia il permesso realizzare l’opera da cui si generano i materiali da scavo, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, anche in forma telematica.

Entro 90 giorni dalla presentazione del piano o delle eventuali integrazioni, l’autorità competente approva il piano di utilizzo o lo rigetta.

E’ facoltà del proponente presentare, eventualmente, un nuovo piano.

L’autorità competente ha la facoltà di chiedere ad ARPAV, con provvedimento motivato, la sussistenza dei requisiti per considerare i materiali da scavo come sottoprodotti.

Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo seguendo quanto riportato nel piano stesso e secondo gli obblighi previsti per la realizzazione dell’opera che genera i materiali da scavo.

La durata della validità del piano è riportata nel piano stesso che, decorso tale periodo, cessa di produrre i suoi effetti. Ciò significa che i materiali da scavo non possono più essere considerati sottoprodotti. Salvo deroghe particolari l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

Il decreto prevede anche situazioni di emergenza, dovute a cause di forza maggiore, per cui è possibile presentare un’autodichiarazione che permette di gestire il materiale come sottoprodotto. Entro però quindici giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione,  si dovrà presentare il piano di utilizzo.

Il piano, ed altre dichiarazioni, dovranno essere conservate presso il sito di produzione dei materiali escavati o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore, per una durata di cinque anni.

In caso di  modifiche sostanziali dei requisiti già visti in precedenza il proponente o l’esecutore dell’opera aggiornano il piano di utilizzo. Le modifiche considerate sostanziali sono le seguenti:

-          aumento del volume in banco superiore al 20%

-          modifica del sito di destinazione o diverso utilizzo del materiale

-          modifica del sito intermedio

-          modifica delle tecnologie di scavo

In caso intervengano le modifiche suelencate il piano deve essere aggiornato entro quindici giorni dalla variazione. Decorso tale periodo il materiale escavato cessa immediatamente la qualifica di sottoprodotto.

I materiali escavati possono essere depositati in attesa di utilizzo a condizione che il sito o i siti vengano definiti nel piano di utilizzo e che il deposito non abbia durata superiore al piano stesso.

Durante il trasporto i materiali scavati devono essere accompagnati da apposita documentazione, riportata in allegato al decreto, predisposta in triplice copia da destinare una all’esecutore, una al trasportatore ed una al destinatario. Anche la documentazione relativa al trasporto va conservata cinque anni e resa disponibile  all’autorità di controllo, in caso di richiesta.

L’avvenuto utilizzo dei materiali, in conformità al piano di utilizzo, è attestato dall’esecutore all’autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, riportata come allegato al decreto  e corredata dalla documentazione  richiamata nell’allegato stesso.

Anche la dichiarazione di avvenuto utilizzo va conservata cinque anni e resa disponibile, in caso di richiesta, da parte dell’autorità di controllo.

Infine il decreto  prevede un periodo transitorio. Infatti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, il 06/10/2012, del regolamento riguardante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i progetti per i quali è in corso una procedura al sensi della Deliberazione della Giunta regionale del veneto n. 2424/2008 possono essere assoggettati alle procedure previste dal regolamento presentando un piano di utilizzo. Decorsi i centottanta giorni i progetti sono portati a termine utilizzando solamente le modalità della citata DGRV n 2424/2008.

E’ fondamentale evidenziare che un’attività di scavo da effettuare dopo il 06/10/2012, data di entrata in vigore del decreto, dovrà adeguarsi al nuovo regolamento, a meno che non sia già stata presentata la documentazione prevista dalla DGRV n. 2424 prima della data sopra riportata. 

Per informazioni può essere contattato il settore ambiente di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 09.10.12