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TRASPORTO MERCI: Accesso professione – Requisito di idoneità finanziaria e stabilimento

Regolamento UE n. 2021/267 (Circolare MIMS n. 3 del 23 agosto 2021)

A seguito di richieste pervenute da alcuni Uffici e Associazioni, il MIMS ha fornito chiarimenti mediante la circolare indicata in oggetto circa le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria (art. 7, Regolamento n. 1071/2009) alla luce delle disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 2020/698 e n. 2021/26.

Come noto, le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N. sono tenute tra l'altro a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria mediante la seguente documentazione, a seconda della modalità prescelta:

- attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità; ricordiamo che Confartigianato Imprese Vicenza offre per soci e non soci questo tipo di servizio in convenzione con revisore contabile.
- attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
- polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi 2 anni di esercizio della professione di trasportatore su strada (art. 1, comma 251, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute ad inviare annualmente agli UMC la prevista documentazione atta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria.

Nel caso di dimostrazione del requisito mediante attestazione rilasciata da revisore contabile, la circolare precisa che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare tale attestazione vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato nello stesso anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell'anno che precede.

Gli UMC competenti ad accertare il permanere del requisito di idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di persone e merci autorizzate all'esercizio della professione, qualora constatino la carenza del predetto requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all'esercizio contabile per l'anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre 2020 - 31 dicembre 2020, considerato dal predetto Regolamento n. 2021/267 come "periodo di crisi") e per l'anno 2021 (nel quale rientra il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, considerato come parte restante del "periodo di crisi"), ovvero di garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile, possono prolungare il termine del procedimento fino ad un massimo di 12 mesi continuativi, secondo le procedure indicate al punto 1) delle Linee guida contenute nella nota prot. n. 22649 del 29 dicembre 2016.

La concessione del prolungamento di tale termine non è mai "automatica" da parte degli UMC, così come previsto dal citato Regolamento n. 2021/267.

Inoltre, la possibilità di concedere l'estensione del termine procedimentale da 6 a 12 mesi), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'UMC competente abbia avviato il procedimento previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009 - constatando la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, nel periodo 1° settembre 2020/30 giugno 2021, purché esso non sia già concluso.

  • Data inserimento: 03.09.21